Amianto, indennizzi per gli ex operai dei cantieri navali da 28mila a 260mila euro
- 1 Agosto 2026
- Posted by: Tony
- Categoria: Economia
Il ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia, ha aggiornato le tabelle di liquidazione del Fondo per le vittime dell’amianto nei cantieri navali relative alle annualità 2024 e 2025, estendendo la possibilità di accesso ai lavoratori delle società partecipate pubbliche e a chi vi abbia operato in appalto, subappalto o somministrazione, nonché ai loro eredi, quando sia accertata una patologia asbesto-correlata ai sensi dell’articolo 13 della legge 257/1992.
La misura riguarda sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento della patologia in sede giudiziale sia coloro che hanno concluso accordi conciliativi registrati nei termini indicati dal provvedimento. Le modifiche cercano di uniformare criteri e importi per le diverse casistiche legate al settore cantieristico.
Aggiornamento delle tabelle e fasce di indennizzo
Le tabelle allegate al decreto distinguono due platee e fissano importi differenziati in funzione della gravità dell’invalidità o del numero di eredi. Per i lavoratori titolari di patologie asbesto-correlate l’indennizzo è parametrato alla percentuale di invalidità civile riconosciuta: 28.000 euro per invalidità fino al 20%, 68.000 euro per la fascia 21-40%, 120.000 euro per la fascia 41-60%, 184.000 euro per la fascia 61-80% e fino a 260.000 euro per la fascia 81-100%.
Per gli eredi dei lavoratori deceduti gli importi sono invece fissi e rapportati al numero dei beneficiari: 168.250 euro per un erede, 235.550 euro per due eredi e 329.770 euro se i beneficiari sono tre o più.
Requisiti per l’accesso al Fondo
L’accesso al Fondo non è automatico e presuppone la produzione di una sentenza esecutiva o di un verbale di conciliazione, giudiziale o sottoscritto in sede protetta, depositato nell’anno di riferimento (2024 o 2025). In caso di decesso del lavoratore sopraggiunto durante il processo e con eredi che hanno proseguito l’azione, si applica la tabella 1; se invece sono gli eredi a promuovere il giudizio dopo il decesso del lavoratore, si applica la tabella 2.
È inoltre precisato che l’indennizzo erogato dal Fondo non può eccedere quanto già riconosciuto in sentenza o in conciliazione e che per ciascun evento accertato è possibile erogare un solo indennizzo.
Rimborso e esclusioni
Il decreto contempla l’ammissione al rimborso per le società partecipate pubbliche che, sprovviste di manleve o garanzie assicurative originarie, hanno già corrisposto somme a titolo di risarcimento: tali soggetti possono presentare istanza di rimborso purché producano la quietanza di pagamento. Restano invece escluse le domande dei lavoratori per i quali l’Inail non abbia riconosciuto la patologia asbesto-correlata; il diniego dell’istituto si estende anche agli eredi in caso di decesso.
Contesto normativo e conseguenze pratiche
L’aggiornamento interviene su una materia complessa che intreccia normativa sanitaria, diritto del lavoro e responsabilità civile: l’articolo 13 della legge 257/1992 è il perno del riconoscimento delle patologie asbesto-correlate e la sua applicazione condiziona l’accesso alle tutele pubbliche.
Per le società partecipate pubbliche coinvolte nel settore cantieristico, la possibilità di ottenere rimborsi rappresenta un elemento rilevante per la gestione dei conti e delle passività potenziali, soprattutto se mancanti garanzie assicurative. Ciò ha impatti sulle previsioni di bilancio e sulla valutazione del rischio legale da parte di creditori e investitori.
Dal punto di vista sociale, l’adeguamento delle tabelle offre una certezza economica maggiore alle vittime e ai loro familiari, ma lascia aperte questioni pratiche sull’effettiva rapidità di accesso ai fondi e sulla necessità di coordinamento tra autorità giudiziarie, amministrazioni pubbliche e l’Inail.
In sintesi
- L’aggiornamento delle tabelle riduce l’incertezza sui potenziali esborsi a favore delle vittime, ma impone alle società partecipate pubbliche di rivedere la gestione delle passività e le riserve di bilancio.
- Gli investitori e gli analisti dovrebbero monitorare le esposizioni legali nei settori cantieristici e navali, poiché la stima delle riserve può influire sul valore delle società coinvolte e sulla loro accessibilità al credito.
- Per le famiglie colpite, la normativa offre parametri più chiari per la liquidazione; tuttavia, i tempi e la documentazione richiesta possono rappresentare un ostacolo operativo che richiede semplificazione amministrativa.