Riconoscimento facciale in tempo reale: niente autorizzazione del magistrato, decide il pm

La bozza del decreto legislativo che recepisce il AI Act porta l’intelligenza artificiale all’interno delle indagini di polizia, introducendo regole più precise sul fronte sensibile dell’identificazione biometrica e, in particolare, del riconoscimento facciale. Il testo, attualmente sotto esame del Consiglio dei ministri dopo un’approvazione preliminare dello scorso 10 giugno, ridefinisce il perimetro delle autorizzazioni necessarie per l’utilizzo di queste tecnologie.

Cosa cambia per il riconoscimento facciale

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda l’articolazione delle autorizzazioni per il riconoscimento facciale a posteriori utilizzato per il contrasto dei reati. Diversamente dalla formulazione iniziale che faceva riferimento in modo generico al «magistrato», la bozza richiede ora che l’ufficiale di polizia giudiziaria si rivolga esplicitamente al pubblico ministero per ottenere il via libera operando in un quadro più definito e tracciabile.

Procedure, tempi e obblighi

La regola introduce un vincolo temporale stringente: la richiesta di autorizzazione al pubblico ministero deve essere inviata «senza ritardo e comunque non oltre le ventiquattro ore dall’avvio del sistema». Questo termine mira a evitare utilizzi prolungati o non controllati delle tecnologie prima che sia valutata la legittimità dell’intervento investigativo.

Inoltre la bozza specifica l’effetto di un’eventuale mancata autorizzazione entro i termini. In tali casi, l’impiego delle tecnologie di riconoscimento facciale connesso alla richiesta deve essere immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti devono essere cancellati, a meno che non costituiscano il corpo del reato, cioè elementi essenziali per l’accertamento o la configurazione dell’illecito.

Diritti, rischi tecnologici e controlli

L’introduzione di queste garanzie risponde a esigenze di bilanciamento tra efficacia investigativa e tutela dei diritti fondamentali. Le tecniche di identificazione biometrica comportano rischi di errori, pregiudizi algoritmici e uso massivo di banche dati costruite sui volti, elementi che richiedono supervisione giudiziaria, trasparenza e meccanismi di accountability.

Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali e degli organi di controllo giudiziario diventa centrale per definire limiti operativi, criteri di conservazione e modalità tecniche per ridurre i falsi positivi. Sia le amministrazioni pubbliche sia i fornitori di soluzioni dovranno adeguarsi a standard più severi per garantire conformità e responsabilità.

Impatto sul settore tecnologico e sulle forniture

Dal punto di vista del mercato, il nuovo quadro normativo influenza la domanda di sistemi di riconoscimento facciale in ambito pubblico e privato. Le aziende produttrici dovranno investire in compliance, audit indipendenti e in soluzioni progettate per minimizzare l’uso di dati sensibili. Questo comporta costi di adeguamento ma apre anche opportunità per fornitori specializzati in tecnologie privacy‑by‑design.

Per le pubbliche amministrazioni e le forze dell’ordine, le procedure di autorizzazione e i vincoli temporali possono rallentare l’adozione immediata di sistemi di sorveglianza in tempo reale, spostando l’interesse verso soluzioni di analisi non biometrica o verso servizi che garantiscono elevati standard di tracciabilità e cancellazione automatica dei dati.

Contesto istituzionale e prossimi passi

Il testo, emerso dopo le discussioni nella commissione Politiche dell’Ue della Camera, è ora all’esame del Consiglio dei ministri per la valutazione finale. L’approvazione definitiva determinerà le modalità di integrazione del AI Act nel diritto nazionale e definirà le competenze degli organi giudiziari e amministrativi coinvolti.

Nei mesi successivi è prevedibile un confronto tecnico‑giuridico fra ministeri competenti, autorità di controllo e operatori del settore per concretizzare le procedure operative, i limiti di conservazione dei dati e le soglie di trasparenza richieste dalla normativa europea.

Considerazioni per il pubblico e gli operatori

I cittadini devono essere informati sui diritti relativi al trattamento dei dati biometrici e sulle garanzie previste per evitare usi impropri. Per gli operatori, la raccomandazione è avviare fin da ora verifiche di compliance, aggiornare policy interne e predisporre procedure di minimizzazione dei dati per rispondere prontamente alle richieste di autorizzazione e alle verifiche ispettive.

In sintesi

  • L’introduzione di vincoli temporali e dell’obbligo di autorizzazione al pubblico ministero riduce il rischio di utilizzi arbitrari del riconoscimento facciale, ma comporta costi di adeguamento per fornitori e amministrazioni.
  • Gli investimenti si sposteranno verso soluzioni conformi al principio di privacy‑by‑design e verso servizi di auditing e certificazione, creando nuove nicchie di mercato per imprese italiane ed europee.
  • Per gli investitori, la normativa aumenta il valore delle tecnologie trasparenti e conformi, mentre accentua il rischio regolatorio per applicazioni che si basano su database biometrici non controllati.
  • Il settore pubblico potrebbe privilegiare soluzioni alternative non biometriche o piattaforme che offrono garanzie di cancellazione automatica e tracciabilità, influenzando bandi e contratti di fornitura a livello locale e nazionale.


Author: Tony
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