Dl sicurezza, il Csm approva il parere e suona l’allarme sul fermo preventivo: rischio di maggiore discrezionalità per la polizia
- 16 Aprile 2026
- Posted by: Tony
- Categoria: Economia
Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) ha approvato il parere sul decreto-legge Sicurezza, varato dal Governo a febbraio, che sarà trasmesso al Ministero della Giustizia. La votazione finale si è conclusa con 15 voti favorevoli, 7 contrari e 5 astensioni.
Contenuto del parere
Al centro del documento predisposto dalla Sesta Commissione vi sono le disposizioni del provvedimento ritenute in grado di incidere sull’amministrazione della giustizia e sulle garanzie procedurali.
Il parere sottolinea:
“destinate a incidere sull’amministrazione della giustizia”
In particolare il testo analizza norme riguardanti l’uso di armi proprie o improprie, le misure per la prevenzione della violenza giovanile, i poteri di prevenzione e controllo nelle manifestazioni in luogo pubblico, gli interventi sui permessi per i detenuti al 41‑bis e per i detenuti collaboratori di giustizia, oltre alle disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Il nuovo istituto del fermo preventivo
Un passaggio rilevante del parere è dedicato all’introduzione del nuovo istituto del fermo preventivo, misura che la Commissione ritiene meriti chiarimenti operativi e giuridici.
La Sesta Commissione osserva:
“sarebbe auspicabile, in sede di conversione del decreto, un chiarimento sulle caratteristiche e precise finalità degli ‘accertamenti di polizia’.”
La richiesta di chiarimento concerne in particolare gli elementi che devono giustificare il trattenimento di una persona per accertamenti, la definizione delle condizioni in cui il fermo può essere applicato e le garanzie procedurali a tutela dei diritti fondamentali.
Criticità sull’articolo 11 bis
Il parere entra poi nel merito dell’articolo 11 bis del decreto, segnalando profili di criticità legati alla formulazione del fermo e alla durata del trattenimento nei locali di polizia.
Il documento evidenzia:
“nel caso del fermo di prevenzione di cui all’articolo 11 bis, la mancata indicazione di una chiara finalità del trattenimento della persona negli uffici di polizia (peraltro fino a dodici ore) finirebbe con l’ampliare in maniera irragionevole la già ampia discrezionalità degli operatori di polizia.”
Secondo il plenum, l’assenza di una finalità ben definita per il trattenimento fino a dodici ore rischia di estendere eccessivamente i margini di discrezionalità degli operatori, rendendo necessario prevedere limiti temporali più stringenti, modalità di registrazione degli accertamenti e forme immediate di controllo giurisdizionale o di segnalazione a procure competenti.
Compatibilità costituzionale e raccomandazioni
Il parere del Csm valuta anche la compatibilità della nuova disciplina con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali, richiamando la necessità di adeguamenti nella fase di conversione del decreto.
Il documento approvato dal plenum osserva:
“pur rispondendo ad un’esigenza di prevenzione di disordini violenti causati nell’ambito delle manifestazioni pubbliche, si muove su un crinale costituzionalmente molto sensibile sicché, ai fini della relativa compatibilità con gli articoli 13, 17 e 21 della Costituzione e 5 della Cedu appare auspicabile che, in sede di conversione, si apportino le modifiche funzionali a conformare il nuovo istituto ai principi costituzionali e sovranazionali.”
In termini pratici il Csm raccomanda che, durante la conversione in legge, siano introdotte modifiche volte a:
– precisare le finalità e le condizioni del fermo preventivo e degli accertamenti di polizia;
– stabilire limiti temporali chiari e procedure di documentazione del trattenimento;
– prevedere forme efficaci di controllo giudiziario e di accesso a tutela da parte delle persone trattenute;
– assicurare che le norme incontrino i requisiti previsti dagli articoli 13, 17 e 21 della Costituzione e dall’articolo 5 della Cedu;
– rafforzare la formazione degli operatori di polizia e i meccanismi di trasparenza e monitoraggio.
Per chiarezza istituzionale va ricordato che un decreto-legge è un provvedimento di natura urgente emanato dal Governo che deve essere convertito in legge dal Parlamento entro termini stabiliti; la fase di conversione rappresenta quindi il momento opportuno per introdurre aggiustamenti tecnici e costituzionalmente conformi, anche su indicazione del Ministero della Giustizia e delle autorità giudiziarie.
Le raccomandazioni del Csm mirano a garantire un bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e tutela dei diritti fondamentali, evitando soluzioni che possano aumentare la discrezionalità senza adeguate garanzie procedurali.