Ponte stretto, il Tar del Lazio dichiara inammissibili i ricorsi di comuni e ambientalisti
- 18 Marzo 2026
- Posted by: Tony
- Categoria: Economia
Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibili i ricorsi depositati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e da alcune associazioni ambientaliste contro il progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Le impugnazioni miravano all’annullamento del parere espresso dalla Commissione Via/Vas il 13 novembre 2024, favorevole alla Valutazione di impatto ambientale dell’opera, e della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 che ha approvato la relazione Iropi (motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico), nonché di atti connessi e precedenti relativi al progetto.
Decisione del Tar e interpretazione giuridica
Nel motivare la decisione, il giudice ha richiamato pronunce della Corte di giustizia europea e ha confermato l’interpretazione normativa seguita dalle amministrazioni competenti e dalla Stretto di Messina, secondo la quale la valutazione definitiva sulla compatibilità ambientale del ponte, quale opera di rilevanza strategica, spetta al Cipess.
Valutazione di ammissibilità: il carattere endoprocedimentale
Il Tar ha qualificato il parere della Commissione Via/Vas come un atto “endoprocedimentale”, ossia interno al procedimento di approvazione dell’opera che si conclude solo con la delibera del Cipess. Secondo il tribunale, il parere della Commissione, se non seguito dalla delibera finale del Comitato, non produce effetti tali da ledere diritti o interessi opponibili in sede giurisdizionale, rendendo pertanto prematuro ogni ricorso volto a impugnarlo.
Legambiente, Lipu e Wwf Italia hanno commentato la decisione nel merito e nella forma:
“Nessuno stop sostanziale all’azione delle associazioni. Lo stesso Tar riconosce che, in ogni caso, non può essere criticata la strategia difensiva adottata dai ricorrenti, i quali hanno impugnato cautelativamente i pareri della Commissione nel timore che l’interpretazione del decreto-legge n. 35 del 2023 potesse pregiudicare una successiva impugnativa. Si tratta dunque di una decisione di natura procedurale, all’interno della quale il Tar richiama l’esigenza che la decisione finale del Cipess per il ponte, come per le cosiddette grandi opere, sia accompagnata da un rigoroso assolvimento dell’onere motivazionale. Le associazioni ribadiscono le contestazioni di merito, sia di carattere ambientale che costituzionale e comunitario, e annunciano la riproposizione di tali censure in sede di ricorso contro la delibera del Cipess.”
Ruolo del Cipess e profilo procedurale
Il Cipess è l’organo interministeriale chiamato a esprimere decisioni finali su investimenti pubblici e opere di grande rilevanza strategica; la sua deliberazione ha valore decisorio nell’ambito della procedura autorizzatoria. Per questo motivo il Tar ha ritenuto che la valutazione di compatibilità ambientale richieda il completamento dell’intero iter procedurale prima di poter essere oggetto di controllo giurisdizionale pieno.
Implicazioni legali e prossimi passi
Dal punto di vista processuale, la sentenza non esclude la possibilità di un riesame giurisdizionale successivo: le associazioni hanno già annunciato l’intenzione di riproporre le loro osservazioni di merito — ambientali, costituzionali e comunitarie — una volta adottata la deliberazione finale del Cipess. In caso di conferma della delibera, sarà possibile impugnare l’atto nella sua pienezza davanti ai giudici amministrativi.
Sul piano sostanziale, la pronuncia sottolinea l’importanza di una motivazione solida da parte degli organi decisori quando si tratta di opere che possono avere impatti ambientali significativi, e rimette al Cipess il compito di esplicitare chiaramente le ragioni di interesse pubblico prevalente che giustificherebbero eventuali deroghe o scelte favorevoli al progetto.
La vicenda resterà quindi aperta fino alla deliberazione definitiva del Cipess e agli eventuali ulteriori ricorsi che potranno essere proposti dalle parti interessate in sede amministrativa o, se del caso, europea.