Legge sul consenso: cosa cambia davvero se viene approvata?
- 25 Novembre 2025
- Posted by: Tony
- Categoria: Economia
Dopo l’approvazione unanime alla Camera e un accordo trasversale tra esponenti del governo e il principale partito di maggioranza che sembrava aver garantito il via libera, la proposta di legge volta a riformulare il reato di violenza sessuale per introdurre esplicitamente il concetto di consenso libero e attuale è stata inaspettatamente bloccata al Senato.
Il voto definitivo, che molti davano per imminente, è stato rinviato perché una parte della maggioranza ha chiesto ulteriori approfondimenti su un testo che, fino a poche ore prima, appariva condiviso e finalizzato ad allineare la Italia alle direttive del diritto internazionale in materia di violenza di genere.
Se gli ulteriori accertamenti chiarissero i dubbi dei senatori indecisi e il testo approvato dalla Camera venisse confermato, il principio del consenso libero e attuale sarebbe inserito in modo esplicito nell’ordinamento come presupposto di liceità degli atti sessuali.
Art. 609-bis del codice penale verrebbe riformulato come segue:
«chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
Non si tratta di una modifica puramente simbolica: si profila un rilevante cambiamento processuale volto a ridurre la victimizzazione secondaria che molte persone denunciate per violenza sessuale hanno sperimentato durante le indagini e i processi.
Che cosa cambierebbe in concreto
Fino ad oggi, nei procedimenti per stupro l’accertamento del fatto spesso richiedeva la dimostrazione della costrizione o della minaccia. In questa fase probatoria, chi denunciava veniva talvolta interrogato su aspetti della propria vita privata, delle relazioni o dell’abbigliamento, elementi che sono irrilevanti ai fini della valutazione della violenza ma che hanno generato insinuazioni umilianti e svalutanti.
Per esempio, persone che subiscono il fenomeno noto come freezing — una reazione che immobilizza la vittima e ne impedisce reazioni motorie o vocali — si sono trovate nella condizione frustrante di dover spiegare l’apparente assenza di resistenza fisica per poter provare l’abuso.
Allo stesso modo, violenze consumate all’interno di relazioni consolidate o dopo l’assunzione di sostanze, volontaria o non volontaria, risultavano spesso difficili da dimostrare, al punto da scoraggiare molte persone a presentare denuncia per non affrontare una probatio diabolica.
Le richieste di approfondimento al Senato sono motivate, in parte, dalla necessità di chiarire aspetti interpretativi e di compatibilità costituzionale, nonché di prevedere eventuali norme di dettaglio per evitare incertezze applicative. È probabile che il provvedimento venga esaminato da commissioni parlamentari e che siano ascoltati giuristi, magistrati, operatori delle forze dell’ordine e rappresentanti delle associazioni per la tutela delle vittime.
L’inserimento esplicito del consenso libero e attuale risponde inoltre agli obblighi internazionali cui lo Stato è vincolato, richiamando standard già affermati in ambito europeo e nell’ambito della Convenzione di Istanbul, oltre che nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul contrasto alla violenza sessuale.
Dal punto di vista operativo, una norma che pone al centro il consenso comporterebbe cambiamenti nelle pratiche investigative e processuali: le forze dell’ordine, i magistrati e gli avvocati dovrebbero adeguare l’approccio investigativo, privilegiando accertamenti che ricostruiscano la dinamica del consenso piuttosto che indagare su comportamenti privati della persona offesa. Sarebbero necessari specifici corsi di formazione e potenziamento dei servizi di assistenza alle vittime per garantire un ascolto qualificato e rispettoso.
I prossimi passaggi prevedono che il Senato completi gli approfondimenti richiesti; il testo potrebbe essere modificato in sede di commissione o tornare in Aula per un nuovo voto. È essenziale che il dibattito parlamentare bilanci con attenzione la tutela delle vittime e i diritti dell’imputato, assicurando chiarezza normativa e certezza del diritto.