Ok al decreto che stronca i green claims ingannevoli, Urso: difendiamo il made in Italy

Stop alle pratiche commerciali che sfruttano in modo fuorviante il tema della sostenibilità: non saranno più ammesse dichiarazioni come «neutro» o «a impatto zero» se le imprese non presentano prove concrete e verificabili a sostegno di tali affermazioni, pena l’applicazione di sanzioni.

Il provvedimento è stato approvato in sede di Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Con il decreto legislativo viene aggiornato il Codice del consumo per recepire la direttiva (UE) 2024/825 della Unione europea sulla «responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde», che fissa obblighi da attuare entro il 27 marzo 2026.

Il provvedimento approvato

La norma introduce criteri più stringenti per l’uso di claim ambientali, imponendo alle imprese l’onere di fornire documentazione tecnica, piani di attuazione e indicatori misurabili quando comunicano prestazioni ambientali del prodotto o dell’impresa.

In particolare, le imprese dovranno essere in grado di dimostrare che le affermazioni sui benefici ambientali sono supportate da dati oggettivi e da verifiche indipendenti, come valutazioni del ciclo di vita e piani con scadenze temporali e assegnazione delle risorse.

Obiettivi e contesto

Il testo risponde a due esigenze principali: da un lato colpire in modo mirato le pratiche commerciali scorrette che sfruttano la sostenibilità come argomento di marketing; dall’altro garantire una corretta informazione ai consumatori, sempre più esposti a messaggi fuorvianti che ne limitano la capacità di scegliere in modo consapevole.

Le pratiche ingannevoli

La normativa individua due strategie di inganno ricorrenti nel mercato. La prima riguarda slogan che promettono prestazioni ambientali future ma sono «prive di impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise», oltre alla definizione delle risorse necessarie.

La seconda strategia consiste nel pubblicizzare vantaggi «irrilevanti» per il consumatore, cioè elementi che non derivano dalle reali caratteristiche del prodotto o dell’impresa e che possono indurre in errore sulle reali prestazioni ambientali.

Sanzioni e controlli

Il decreto prevede l’applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni e strumenti di tutela per i consumatori, inclusi provvedimenti cautelari e misure correttive sul mercato. I controlli saranno svolti dalle autorità competenti a livello nazionale e locale, che potranno richiedere prove tecniche e disporre la rimozione di comunicazioni ingannevoli.

Per garantire l’efficacia del regime sanzionatorio è prevista la collaborazione tra gli organismi di vigilanza, gli enti di certificazione e gli uffici di tutela dei consumatori, con l’obiettivo di assicurare coerenza nelle verifiche e nelle eventuali contestazioni.

Impatto su imprese e consumatori

Le imprese dovranno adeguare le proprie pratiche comunicative e i processi interni per documentare scientificamente le dichiarazioni ambientali, con possibili oneri aggiuntivi per la compliance ma anche benefici in termini di trasparenza e credibilità sul mercato.

I consumatori beneficeranno di informazioni più chiare e verificabili, che facilitano scelte d’acquisto consapevoli e sostengono un’effettiva transizione verso modelli produttivi sostenibili, riducendo il rischio di greenwashing.

Tempistiche e raccomandazioni

Le disposizioni recepite dovranno essere applicate entro il termine fissato dalla direttiva (UE) 2024/825, ovvero il 27 marzo 2026. Alle imprese si raccomanda di avviare fin da ora una revisione dei claim ambientali e dei relativi supporti documentali per evitare contestazioni e adeguare le pratiche di comunicazione alla nuova disciplina.



Author: Tony
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