Ponte sullo Stretto, primi rilievi della Corte dei conti su documenti carenti e progetto da integrare

Un provvedimento definito di «rilevante efficacia costitutiva», ma che si presenta principalmente come una ricognizione delle attività attribuite ai vari attori istituzionali del procedimento, piuttosto che come una valutazione approfondita dei risultati. In sei pagine dense, la Corte dei conti ha inviato le sue osservazioni riguardanti il primo esame della documentazione che costituisce la base per il Ponte sullo Stretto, con particolare attenzione alla delibera Cipess n. 41/2025, approvata il 6 agosto scorso. Si tratta, in pratica, di una richiesta di integrazioni inviata alla Presidenza del Consiglio relativa alla documentazione inviata e ritenuta incompleta dai magistrati contabili.

Nel documento trasmesso al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, i giudici sottolineano che non risulterebbe soddisfatto integralmente l’onere motivazionale, mancando una valutazione dettagliata degli esiti istruttori. Da qui la richiesta di chiarimenti e informazioni supplementari su diversi punti cruciali del procedimento.

Dal punto di vista procedurale, viene evidenziata la modalità peculiare con cui alcune delle carte oggetto di controllo sono state trasmesse, ossia tramite la condivisione di link che rimandano al sito ufficiale della società Stretto di Messina. La Corte solleva inoltre dubbi sulla scelta di subordinare l’efficacia della delibera alla registrazione di un decreto interministeriale “già adottato dal 1° agosto 2025, ma inviato all’Ufficio di controllo solo l’11 settembre 2025”.

Particolarmente significativa è la richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, che ha approvato la cosiddetta relazione Iropi (Imperative Reasons of Overriding Public Interest). Questo atto era essenziale per la dichiarazione del Ponte come infrastruttura di interesse militare, consentendo così l’inserimento delle relative spese entro i finanziamenti della Nato. Tuttavia, la Corte dei conti rileva che, a causa della sua natura dispositiva e soggettiva, quella decisione potrebbe rientrare tra gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità secondo la legge 20/1994.

Si richiedono inoltre chiarimenti sulla compatibilità del progetto con l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE e con le Linee Guida Vinca. Questo aspetto ambientale rappresenta una zona particolarmente sensibile, che in passato ha generato numerosi ricorsi e di recente ha portato a una richiesta formale di approfondimenti da parte della Commissione Europea riguardo all’impatto del collegamento.

Per questo motivo, la Corte sottolinea la necessità di aggiornamenti in merito alle interlocuzioni già avviate con la Commissione europea. Inoltre, viene stigmatizzata la mancata acquisizione preventiva del parere del Nars, il Nucleo di consulenza deputato all’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi pubblici.

Per quanto concerne l’aspetto tecnico, la delibera approva il progetto definitivo del 2011 integrato con la relazione del progettista del 2024. Tuttavia, i magistrati evidenziano che molte prescrizioni e raccomandazioni della delibera Cipe n. 66/2003 sembrano non essere state completamente rispettate. Inoltre, non risulta depositato il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le osservazioni si concentrano inoltre sul quadro economico del progetto. La Corte dei conti segnala una discrepanza tra l’importo asseverato da KPMG, pari a 10,48 miliardi di euro, e quello indicato dal Cipess, che ammonta invece a 10,51 miliardi. Vengono inoltre richiesti chiarimenti riguardo ai significativi aumenti di spesa, tra cui i costi per la sicurezza che sono passati da 97 milioni del progetto preliminare a oltre 206 milioni, e le opere e misure compensative lievitate fino a 267 milioni.

Ruolo cruciale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti

Una parte significativa del documento è dedicata alle problematiche connesse all’esclusione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) dal procedimento di approvazione. La Corte esprime dubbi sulla decisione, considerando l’estensione delle competenze previste dall’articolo 37 del provvedimento che riguarda concessioni, accesso alle infrastrutture, tariffe e condizioni d’uso. Tale esclusione appare ingiustificata e dovrà essere necessariamente sanata.

Ora, Palazzo Chigi dispone di 20 giorni per fornire i chiarimenti richiesti. Trascorso tale termine, la Sezione della Corte potrà decidere basandosi sugli atti a disposizione, pur mantenendo la facoltà dell’Amministrazione di ritirare in via autonoma la delibera.



Author: Tony
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