L’elezione di Malagò fa discutere: cos’è il pantouflage e perché Abodi ha chiesto verifiche a Coni e Anac

Una parola francese è diventata centrale in uno dei casi più complessi della governance sportiva italiana: il Pantouflage, ossia il passaggio di un dirigente dal ruolo pubblico a incarichi nel privato sfruttando le relazioni e i poteri acquisiti durante il servizio. Questa disciplina, inserita nel Testo unico del pubblico impiego, ha trasformato la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc in una questione sia giuridica sia politica.

La norma sul Pantouflage

Il fulcro della controversia è temporale: la legge impone un periodo di astensione dopo la cessazione del servizio pubblico prima di poter assumere incarichi presso soggetti privati che abbiano beneficiato dei poteri esercitati dal dirigente. Nel caso in esame, la norma rilevante è l’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

Si legge:

«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

È il Coni un’amministrazione pubblica?

La questione decisiva è se il Coni rientri nella nozione di «amministrazioni pubbliche» prevista dal Testo unico. L’articolo di riferimento definisce le amministrazioni pubbliche come «tutte le amministrazioni dello Stato», ma aggiunge una clausola specifica che estende alcune disposizioni al Coni fino a una revisione organica della materia. È proprio questa eccezione a rendere controversa l’applicazione del periodo di astensione al caso di cui si discute.

Tempistiche della candidatura

Nel dettaglio, Giovanni Malagò ha lasciato la presidenza del Coni il 26 giugno 2025 e ha depositato la candidatura alla guida della Figc il 13 maggio 2026, con le elezioni previste per il 22 giugno 2026: un intervallo di circa dodici mesi, mentre la disciplina richiede un periodo di trentasei mesi.

Di fronte a questa discrepanza, il 20 maggio il senatore Roberto Marti ha presentato un’interrogazione al ministro dello Sport Abodi, sollecitando un chiarimento formale dalle autorità competenti prima dello svolgimento delle elezioni.

Possibili sviluppi giuridici e amministrativi

Se le autorità riterranno applicabile la norma, la candidatura potrebbe essere dichiarata irricevibile oppure l’eventuale nomina del nuovo presidente rischierebbe di essere impugnata per nullità. La norma prevede, tra l’altro, l’annullamento dei contratti stipulati in violazione del divieto e l’obbligo di restituzione degli eventuali compensi percepiti.

Le vie praticabili comprendono un parere formale dell’ufficio legale competente, interventi amministrativi degli organismi di vigilanza e, in ultima istanza, ricorsi davanti alla giustizia amministrativa. Ogni soluzione richiederà una valutazione puntuale del ruolo effettivamente svolto dal dirigente negli ultimi tre anni di servizio e della sfera di applicazione della norma al mondo sportivo.

Impatto sulla governance del calcio

Oltre all’aspetto legale, l’incertezza produce effetti pratici sulla gestione quotidiana della Figc e sull’intero sistema calcistico: decisioni strategiche potrebbero subire ritardi, contratti con partner commerciali potrebbero essere esaminati con maggiore cautela e la governance federale rischia di restare in una fase di sospensione fino a chiarimenti definitivi.

Per i club e gli operatori economici collegati al calcio italiano, l’eventuale impugnazione di una nomina o la prospettiva di sanzioni contrattuali introduce variabili di rischio che possono influenzare decisioni di investimento, sponsorizzazioni e operazioni di mercato.

Quali scenari politici e legislativi

Sul piano politico, il caso può spingere verso un chiarimento legislativo che specifichi l’applicabilità delle norme sul Pantouflage agli enti sportivi riconosciuti, o verso una interpretazione giurisprudenziale che definisca limiti e compatibilità. Un intervento parlamentare volto a regolare in modo esplicito la materia non è da escludere, considerata l’importanza del settore per l’immagine e l’economia dello sport nazionale.

Nel frattempo, federazioni, club e stakeholder dovranno bilanciare la necessità di operare con continuità istituzionale e il rispetto delle prescrizioni normative, cercando soluzioni che riducano l’esposizione legale e tutelino la stabilità organizzativa.

In assenza di un pronunciamento immediato delle autorità competenti, la partita legale e amministrativa proseguirà parallelamente a quella elettorale, condizionando tanto il piano interno della Figc quanto le relazioni con gli organi internazionali del calcio.

In sintesi

  • L’incertezza sull’applicazione del Pantouflage crea un rischio reputazionale e operativo che può frenare nuove sponsorizzazioni e investimenti nel calcio italiano.
  • Per gli investitori privati, l’eventuale nullità di incarichi o contratti rappresenta una variabile di rischio da valutare nelle diligence, con potenziali effetti sul valore delle partnership sportive.
  • Una chiarificazione normativa o giurisprudenziale ridurrebbe il rischio sistemico e faciliterebbe la pianificazione a medio termine per club e operatori del settore.
  • Il caso evidenzia la necessità di regole più precise sulla transizione tra incarichi pubblici e privati nelle istituzioni sportive, per assicurare trasparenza e continuità gestionale.


Author: Tony
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