Le novità chiave del decreto Transizione 5.0

Prende forma il decreto attuativo del nuovo piano di incentivi alle imprese denominato Transizione 5.0. Dopo un lungo stallo dovuto alla controversa clausola sui beni “made in EU”, poi rimossa con il decreto fiscale approvato il 27 marzo, il confronto tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e il Ministero dell’Economia (Mef) è entrato nelle fasi conclusive.

Una volta apposti i visti dei ministri competenti, il testo sarà sottoposto al controllo della Corte dei conti e, successivamente, pubblicato sul sito del Mimit con relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Un successivo decreto direttoriale fisserà i termini di apertura delle domande, con una previsione minima di attesa di circa un mese per l’apertura dei termini.

Quadro generale e validità temporale

Il piano Transizione 5.0, incluso nell’ultima legge di bilancio, incentiva gli investimenti in beni strumentali effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 attraverso l’istituto dell’iperammortamento. L’incertezza sulle regole attuative ha però rallentato numerosi progetti di investimento aziendale negli ultimi mesi.

La bozza iniziale del decreto, trasmessa dal Mimit al Mef all’inizio di gennaio, conteneva un vincolo territoriale che subordinava l’agevolazione all’acquisto di beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo; tale requisito è stato rimosso nelle versioni successive del testo.

Obblighi di comunicazione e tempistica

La bozza definisce un percorso informativo da espletare tramite la piattaforma informatica del Gse (Gestore servizi energetici) per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti. In origine si prevedevano tre comunicazioni obbligatorie — preventiva, di conferma e di completamento — ma resta aperta l’ipotesi, al momento ancora discussa, di introdurre una quarta comunicazione annuale per monitorare l’andamento della spesa.

Nelle comunicazioni iniziali devono essere forniti i dati identificativi dell’impresa, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti. Entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo rilasciata dal Gse, l’impresa è tenuta a comunicare il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.

Per i beni oggetto di leasing finanziario — elemento inserito nella nuova versione del decreto attuativo — il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l’impegno formale assunto attraverso l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società di leasing.

Completamento degli investimenti e requisiti tecnici

La terza fase prevede la comunicazione di completamento degli investimenti. Tale comunicazione deve attestare anche l’avvenuta interconnessione dei beni strumentali al sistema aziendale di gestione della produzione o, alternativamente, alla rete di fornitura. In ogni caso, entro il 15 novembre 2028 l’impresa dovrà trasmettere dati, perizie, attestazioni e certificazioni che comprovino la realizzazione degli investimenti oggetto della comunicazione di conferma.

Se la comunicazione concerne un insieme di più beni, la data di completamento corrisponde al termine dell’ultimo investimento che compone l’insieme. Nella bozza è confermato il richiamo al concetto di consegna previsto dall’articolo 109 del Tuir per definire il “completamento degli investimenti”.

Questo approccio consente, ad esempio, alle imprese che hanno avviato investimenti complessi nel 2025 ma ricevono la consegna di alcuni beni nel 2026, di mantenere l’accesso all’iperammortamento sulla base della prenotazione originaria, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti previsti dal decreto.

Definizione di struttura produttiva

Nella bozza viene leggermente rivista la definizione di struttura produttiva cui si riferiscono gli interventi: è richiesta una autonomia tecnico‑funzionale e organizzativa, ma non è indispensabile che la struttura costituisca un centro autonomo di imputazione dei costi né che sia in grado di realizzare l’intero ciclo produttivo o la totale erogazione di servizi.

Semplificazioni eliminate e conseguenze per le imprese

Una semplificazione che era stata inizialmente prevista è stata stralciata in seguito ai rilievi del Mef. La disposizione, che avrebbe permesso alle imprese di utilizzare un’autodichiarazione del legale rappresentante per beni materiali e immateriali dal costo unitario non superiore a 300.000 euro, è stata rimossa.

La norma eliminata avrebbe evitato l’obbligo di ricorrere alla perizia asseverata per comprovare le caratteristiche tecniche, l’interconnessione e i requisiti degli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili; la sua assenza implica un maggiore onere documentale e costi più elevati per le imprese, con possibili ritardi nell’avvio degli investimenti.

Questioni aperte e prossimi passi

Rimangono alcune questioni tecniche in fase di confronto tra Mimit e Mef, ma sulle principali linee interpretative l’impianto del decreto è ormai definito. Gli aspetti ancora da chiarire riguardano in particolare modalità di monitoraggio, eventuali obblighi aggiuntivi di comunicazione e i criteri istruttori per le perizie e le certificazioni richieste.

I prossimi passi amministrativi saranno la firma del provvedimento da parte dei ministri competenti, la verifica della Corte dei conti e la pubblicazione ufficiale. Solo dopo la sua pubblicazione sarà emanato il decreto direttoriale che specificherà la data di apertura delle domande e le procedure operative per l’accesso alle agevolazioni.