Gip chiude al controllo giudiziario per Dama-Paul&Shark e Aspesi
- 28 Marzo 2026
- Posted by: Tony
- Categoria: Aziende
Nessun controllo giudiziario è stato disposto nei confronti di Dama, società di abbigliamento riconducibile a Andrea Dini (cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana), né per la Alberto Aspesi spa. Il gip di Milano ha rigettato la richiesta avanzata dalla Procura, che ipotizzava il concorso delle due aziende nello sfruttamento dei lavoratori impiegati da un laboratorio gestito da cittadini cinesi, a cui era stato subappaltato parte della produzione di alcuni capi.
La richiesta di applicare il controllo giudiziario era stata formulata dal pubblico ministero con l’obiettivo di imporre misure cautelari idonee a interrompere una presunta condotta illecita e a evitare il reiterarsi di violazioni nel rapporto con i fornitori.
Decisione del giudice
Roberto Crepaldi ha osservato:
“Non sussistono i presupposti per il provvedimento richiesto.”
Nel provvedimento il giudice sottolinea che non è stato dimostrato in modo sufficiente che i due dirigenti indagati abbiano materialmente concorso nel reato contestato.
Motivazioni del rigetto
Il gip non esclude l’esistenza di una situazione di sfruttamento all’interno del laboratorio coinvolto, ma attribuisce la responsabilità principale ai titolari del laboratorio stesso, con sede a Garbagnate Milanese, anch’essi indagati. Secondo il giudice, la misura richiesta avrebbe un chiaro intento interdittivo, ma non sarebbe efficace nel correggere eventuali carenze dell’organizzazione aziendale delle società committenti.
Roberto Crepaldi ha precisato:
“La misura ha certamente contenuto e intento diretto a interrompere la condotta illecita, ma non consente di porre rimedio ai deficit del modello organizzativo rispetto ai criteri di scelta dei fornitori e alla sorveglianza.”
Valutazioni sulle responsabilità personali
Per quanto riguarda i profili di responsabilità individuale, il giudice ritiene che non sia stato provato che Andrea Dini e Francesco Umile Chiappetta abbiano direttamente assunto, impiegato o utilizzato i lavoratori in condizioni di sfruttamento, né che abbiano mediato l’effettivo impiego in tali condizioni.
Roberto Crepaldi ha osservato:
“Non può ritenersi provato che i due indagati abbiano concorso nel reato o che vi sia stato un accordo criminoso tra i vertici delle società coinvolte per utilizzare lo sfruttamento come metodo condiviso per ridurre i costi.”
Il giudice aggiunge che la semplice inerzia, pur se accompagnata dalla consapevolezza di particolari modalità produttive, non è sufficiente a provare una ‘cecità intenzionale’ senza evidenze dirette che dimostrino che i responsabili siano stati informati, anche parzialmente, delle condizioni operative nel laboratorio che, nel tempo, ha cambiato denominazione da M&G COLLEZIONI a GMAX.
Alla luce di queste considerazioni, il gip conclude che nei confronti degli indagati potrebbe configurarsi al più un concorso colposo o responsabilità di natura amministrativa, differente dal concorso penale in sfruttamento, il quale richiede prove più stringenti.
Contesto procedurale e possibili sviluppi
Il rigetto della richiesta di controllo giudiziario non esaurisce l’azione della magistratura: l’indagine della Procura proseguirà per accertare eventuali responsabilità penali dei titolari del laboratorio e di altri soggetti coinvolti. Le misure cautelari richieste dal pubblico ministero sono strumenti preventivi che mirano a limitare comportamenti illegali, ma la loro applicabilità dipende dal livello di prova disponibile.
Sul piano economico e reputazionale, le aziende committenti possono comunque essere chiamate a rispondere in sede civile o amministrativa se emergeranno elementi che dimostrino carenze nei controlli sui fornitori. Il caso richiama l’attenzione sulla necessità per le imprese del comparto moda di adottare rigorosi sistemi di due diligence e monitoraggio della filiera, al fine di prevenire violazioni del lavoro e mitigare rischi legali e di immagine.