Tifosi azionisti delle società sportive, la Lega spinge ma il ddl si arena per il niet di Lotito

Il testo del disegno di legge si articola in nove articoli e introduce norme mirate alla tutela della partecipazione popolare e alla salvaguardia dell’identità sportiva, prevedendo anche clausole di invarianza finanziaria.

Il primo articolo delinea i principi generali del provvedimento, mentre il secondo distingue in modo netto tra società dilettantistiche e società professionistiche. Per le prime viene previsto un modello di tipo democratico-associativo, basato sul principio “un socio, un voto”, indipendentemente dalla quota posseduta.

Per le società professionistiche si mantiene la struttura capitalistica tradizionale, ma è imposta la presenza di un ente di partecipazione popolare che detenga almeno l’1% del capitale sociale. Il testo contempla misure di tutela della presenza dell’ente nelle operazioni straordinarie e riconosce un diritto di nomina nel consiglio di amministrazione al raggiungimento del 30% del capitale.

Questa soluzione è pensata come via di mezzo tra la piena libertà societaria e modelli più rigorosi, come il tedesco “50+1”, introducendo un elemento di democrazia partecipativa senza stravolgere i rapporti di proprietà consolidati.

L’articolo terzo consente che l’ente di partecipazione abbia forma associativa o societaria, a condizione che rispetti regole di democraticità interna (un voto per partecipante), inclusione, trasparenza e caratteristiche non lucrative.

È previsto il divieto assoluto di distribuzione degli utili, anche indiretta, con una definizione normativa delle ipotesi di distribuzione indiretta ispirata al diritto del Terzo Settore. L’ente deve risultare inoltre «adeguatamente rappresentativo», ossia comprendere un numero di sostenitori pari almeno al 30% della media degli spettatori paganti degli ultimi tre anni, con soglie transitorie ridotte per l’adeguamento.

Il diritto di prelazione

La restante parte del disegno di legge si concentra sul tema della prelazione. Le società che soddisfano requisiti stringenti acquisiscono il diritto di prelazione previsto dall’articolo 5, volto a preservare il radicamento territoriale e la continuità sportiva.

I requisiti includono limiti alla distribuzione degli utili (con un tetto massimo del 50% per le società professionistiche), l’obbligo di reinvestire almeno il 25% degli utili nel settore giovanile e almeno un ulteriore 25% nello sport per disabili, nonché l’introduzione nello statuto di clausole che vietino la distribuzione delle riserve e impongano la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazioni sportive dilettantistiche locali non lucrative.

In caso di perdita del titolo sportivo, la società con partecipazione popolare ha diritto di prelazione nell’assegnazione del titolo, a parità di condizioni economiche e garanzie. Questa norma è pensata per evitare che l’identità e il legame con il territorio vengano dispersI attraverso operazioni speculative o trasferimenti non coerenti con la storia del club.

Dal punto di vista pratico, la prelazione opererebbe come meccanismo di protezione della comunità sportiva: l’ente di partecipazione potrebbe subentrare o concorrere alla ricomposizione della proprietà in grado di garantire continuità gestionale e sociale.

Il provvedimento introduce inoltre obblighi di trasparenza e di rendicontazione che dovrebbero essere vigilati da organi di controllo e soggetti istituzionali competenti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli statutari e la corretta destinazione degli utili reinvestiti.

Nel complesso, il disegno di legge mira a conciliare esigenze diverse: da un lato la tutela della funzione sociale e territoriale delle società sportive; dall’altro la necessità di mantenere la capacità di attrarre risorse e investimenti per garantire competitività e sviluppo sportivo.

La proposta potrebbe avere ricadute significative su governance, modelli di finanziamento e rapporti con gli investitori privati: sostenitori del testo sottolineano il valore civico e formativo dell’intervento, mentre i critici evidenziano il rischio di ridurre la flessibilità finanziaria delle società professionistiche.

Per una corretta applicazione è prevista la definizione di regole attuative e di periodi transitori che permettano agli enti e alle società di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni.



Author: Tony
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