Stop ai bagnini minorenni: le nuove norme che cambiano tutto

L’estate del 2026 porterà una novità per le spiagge italiane: tutti gli addetti all’assistenza ai bagnanti negli stabilimenti balneari — ossia i bagnini — dovranno essere maggiorenni. Si tratta di una norma che in realtà è prevista dalla legislazione nazionale dal 2017, ma negli anni sono stati spesso inseriti rinvii attraverso provvedimenti correttivi, in particolare nel contesto dei decreti di proroga, spostando di fatto l’entrata in vigore della regola.

Cambiamento deciso a Palazzo Chigi

Giovedì pomeriggio, nel corso del Consiglio dei ministri, è stato operato un intervento sul testo normativo contenuto nel decreto commissario del ministero delle Infrastrutture, provvedimento che includeva anche le disposizioni necessarie per riavviare le procedure relative al Ponte sullo Stretto.

Nel testo originario l’ultimo articolo, il nono, inseriva misure indicate come «disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime e di sicurezza della balneazione». A seguito della riunione a Palazzo Chigi la dicitura è stata riformulata e adesso recita semplicemente «disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali», con l’esclusione delle norme specifiche sulla sicurezza della balneazione.

Cosa cambia per il 2026

È stato eliminato dal testo il secondo comma del articolo 9, ossia la parte che avrebbe prorogato, «al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l’anno 2026», la sospensione prevista da un precedente intervento normativo fino alla fine della stagione balneare 2026 e comunque non oltre il 1° ottobre 2026.

In pratica, quel comma avrebbe esteso la sospensione della norma che imponeva l’età minima di 18 anni per i bagnini. L’eliminazione della proroga significa che, per ora, non viene confermata la deroga e resta applicabile la disciplina che stabilisce la maggiore età come requisito per l’esercizio dell’attività di assistenza ai bagnanti.

Contesto normativo e possibili conseguenze

La sospensione richiamata nel comma rimosso faceva riferimento al comma 4‑undecies dell’articolo 7 del decreto‑legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. Quel quadro normativo aveva temporaneamente derogato all’obbligo dell’età minima per far fronte a esigenze organizzative o di copertura del servizio durante la stagione estiva.

La decisione di rimuovere la proroga può avere effetti concreti sugli operatori degli stabilimenti balneari, che dovranno adeguare le piante organiche e i piani di turnazione per garantire che i servizi di sorveglianza siano svolti da personale maggiorenne. Potrebbe inoltre determinare la necessità di promuovere corsi di formazione e aggiornamento per i soggetti interessati, oltre a incidere sui profili assicurativi e di responsabilità civile legati alla sicurezza in acqua.

Dal punto di vista istituzionale, la modifica segnala una scelta politica di confermare il principio della maggiore età come requisito minimo per l’attività di salvamento, privilegiando criteri di sicurezza e tutela degli utenti. Rimane comunque possibile che ulteriori interventi legislativi o correttivi possano essere proposti nelle prossime settimane, in vista dell’avvio della stagione 2026.



Author: Tony
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