La Corte Ue conferma il divieto italiano sulla coltivazione del mais ogm

Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato la legittimità del divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato applicato in Italia, stabilendo che gli Stati membri possono ottenere, attraverso la procedura prevista dal diritto dell’Unione europea, la limitazione geografica o il divieto di coltivazione di OGM senza dover fornire una motivazione dettagliata, purché il titolare dell’autorizzazione non si opponga entro i termini stabiliti.

La sentenza riguarda il ricorso presentato da un coltivatore sanzionato per la coltivazione del mais MON 810; nei confronti dell’agricoltore erano state comminate sanzioni per un importo complessivo di circa 50.000 euro e gli era stata disposta la distruzione delle piante coltivate.

Contesto normativo e procedura europea

La Corte ha richiamato la normativa introdotta nel 2015 che disciplina la gestione delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM nell’ambito dell’Unione europea. Secondo tale meccanismo, uno Stato membro può chiedere alla Commissione europea di modificare l’ambito geografico di un’autorizzazione alla coltivazione, limitandola o rendendola nulla nel proprio territorio.

La procedura prevede che, se il titolare dell’autorizzazione non presenta opposizione entro 30 giorni dalla notifica, la Commissione europea prende atto della modifica e questa diventa immediatamente applicabile nel territorio del richiedente.

Motivazioni della sentenza

I giudici di Lussemburgo hanno sottolineato che il legislatore europeo dispone di un ampio margine di discrezionalità in materie che comportano valutazioni complesse e conseguenze di natura politica, economica e sociale, come la regolazione della coltivazione di OGM. In questo quadro la procedura che consente agli Stati membri, secondo il principio di sussidiarietà, di ottenere un divieto senza una giustificazione particolare non risulta incompatibile con il diritto dell’Unione europea, quando non vi sia opposizione del titolare dell’autorizzazione.

La Corte ha inoltre ritenuto che il divieto non contrasti con il principio di proporzionalità e non determini discriminazioni tra agricoltori appartenenti a diversi Stati membri. Sul piano del mercato interno, è stato osservato che il divieto nazionale della coltivazione non impedisce l’importazione o la commercializzazione di prodotti contenenti l’OGM oggetto dell’autorizzazione, per cui non si configura una violazione della libera circolazione delle merci.

Effetti pratici e limiti della motivazione

La sentenza chiarisce anche l’ambito dell’obbligo di motivazione: tale obbligo scatta soltanto se il titolare dell’autorizzazione si oppone alla richiesta dello Stato membro. In caso di assenza di opposizione, la modifica viene recepita senza che sia necessario contenere una motivazione formale aggiuntiva, e pertanto non si configura una ingerenza nella libertà d’impresa oltre i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione.

Per il settore agricolo ciò significa che gli ordinamenti nazionali conservano uno strumento procedurelmente rapido per tutelare scelte di politica agricola, ambientale o territoriale, pur nell’ambito delle regole comunitarie sull’autorizzazione e sulla circolazione dei prodotti.

Implicazioni per le politiche nazionali e per gli agricoltori

La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea rafforza la possibilità per gli Stati membri di adottare misure precauzionali o di carattere politico sul tema degli OGM, pur mantenendo un equilibrio con il mercato unico. Tuttavia, la sentenza non elimina le controversie tecniche e sociali che accompagnano la diffusione di colture geneticamente modificate, né sostituisce la necessità di misure nazionali volte a gestire la coesistenza tra colture diverse e a tutelare gli agricoltori non coinvolti nella coltivazione di varietà ogm.

Dal punto di vista procedurale, gli Stati che intendono vietare la coltivazione devono seguire la procedura comunitaria prevista; la Commissione europea, in assenza di opposizione, esercita un ruolo formale di presa d’atto. La sentenza potrebbe dunque incidere sulla strategia normativa e amministrativa degli Stati membri interessati a limitare la coltivazione di specifici eventi genetici sul proprio territorio.

Per gli agricoltori colpiti da sanzioni la pronuncia conferma la possibilità per le autorità nazionali di infliggere misure correttive, come multe e distruzione del raccolto, quando la coltivazione avviene in violazione delle disposizioni nazionali applicabili.

In prospettiva, la sentenza potrà essere richiamata in casi analoghi e influenzare il dialogo tra istituzioni europee e governi nazionali sulla gestione dei rischi, delle autorizzazioni e delle preferenze dei consumatori e dei territori in materia di OGM.



Author: Tony
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