Acquisto senza rischi: come tutelare 270mila beni donati ogni anno
- 2 Gennaio 2026
- Posted by: Tony
- Categoria: Economia
La disciplina delle donazioni di beni mobili e immobili in Italia ha subito una modifica significativa che incide sulla loro commerciabilità e sulla tutela degli eredi: una recente norma ha infatti eliminato uno strumento che fino ad oggi poteva portare al recupero del bene trasferito anche quando era già passato a terzi.
Nel sistema giuridico tradizionale, radicato in disposizioni del Codice civile in vigore fin dal 1942, le donazioni erano spesso considerate un elemento che riduceva la capacità di mercato dei beni trasferiti. Acquirenti e banche erano titubanti ad entrare in rapporti negoziali su tali beni per il rischio che gli eredi del donante – lamentando la lesione della propria quota di legittima – potessero promuovere controversie contro il donatario o contro successivi acquirenti.
Negli anni questa prudenza si è rispecchiata nei numeri delle pratiche: gli atti traslativi a titolo gratuito sono rimasti sotto la soglia delle 300mila unità annue, con un lieve calo fino a circa 270mila nel 2023. In quell’anno le donazioni di piena proprietà sono state approssimativamente 121mila, a cui si sono aggiunte circa 36.600 cessioni della nuda proprietà; il resto è composto da trasferimenti in denaro e altri atti gratuiti, secondo le registrazioni telematiche disponibili presso il Ministero competente.
Cosa è cambiato con la legge
La modifica normativa introdotta dall’articolo 44 della legge 182/2025 ha abrogato la cosiddetta azione di restituzione, lo strumento che consentiva a un erede legittimario di chiedere il recupero diretto del bene donato quando la donazione stessa aveva compromesso la sua quota di legittima. Prima della riforma, quell’azione poteva essere esercitata anche nei confronti di terzi che avevano successivamente acquistato o ricevuto il bene dal donatario.
Esempio pratico
Per rendere concreto l’effetto della norma, si può considerare un caso esemplificativo: un soggetto muore senza testamento lasciando un patrimonio liquido o immobiliare residuo di valore 120 e tre eredi legittimari (il coniuge e due figli). Se in vita lo stesso soggetto avesse donato a un amico un bene valutato 1.080, la consistenza patrimoniale rilevante ai fini della tutela dei legittimari risulterebbe significativamente maggiore di quella lasciata materialmente al momento della morte.
Nel caso illustrato, gli eredi si troverebbero con una massa ereditaria effettiva contenuta ma avrebbero comunque diritto a una quota di legittima calcolata tenendo conto anche delle donazioni rilevanti; la differenza tra la quota loro spettante e il patrimonio effettivamente ricevuto può determinare un mancato soddisfacimento complessivo (nell’esempio riportato, la mancanza totale ammonterebbe a 900). Prima della riforma, per colmare tale deficit gli eredi potevano esperire un’azione di riduzione nei confronti del donatario oppure promuovere l’azione di restituzione contro chi avesse acquistato il bene dal donatario.
Applicando l’istituto della azione di riduzione, il valore della donazione poteva essere ridotto nella misura necessaria a garantire la tutela della quota di legittima: il beneficiario della donazione poteva dunque conservare soltanto quella parte della donazione definita come disponibile, ossia quella quota che non pregiudica i diritti dei legittimari.
Impatto pratico e profili da chiarire
Con l’abolizione dell’azione di restituzione, il trasferimento a terzi di beni donati guadagna maggiore certezza: un acquirente che acquisisce un bene da un donatario non rischierà più automaticamente di vederlo reclamato in sede esecutiva dagli eredi legittimari del donante. Questo potrà facilitare le compravendite e rendere più agevole l’utilizzo dei beni donati come garanzia nei rapporti con le banche e altri operatori finanziari.
Tuttavia la modifica solleva questioni rilevanti sotto il profilo della tutela dei legittimari. Pur non potendo più ottenere la restituzione del bene da un terzo acquirente, gli eredi mantengono il diritto di agire per la riduzione della donazione nei limiti necessari a soddisfare la loro quota di legittima. Restano quindi aperti profili operativi: come si concilierà la certezza del terzo acquirente con la necessità di garantire effettivamente la quota riservata agli eredi, e quali strumenti pratici saranno resi disponibili per la valutazione e il risarcimento delle eventuali lesioni?
Sarà importante l’intervento interpretativo degli uffici giudiziari e, se necessario, ulteriore intervento normativo chiarificatore, sia per definire l’ambito di applicazione temporale della norma sia per stabilire procedure efficaci per la quantificazione e l’eventuale soddisfacimento delle pretese dei legittimari. Anche notai, registri immobiliari e istituti di credito dovranno aggiornare prassi e controlli per adeguarsi al nuovo quadro giuridico.
In sintesi, la riforma punta ad aumentare la circolazione dei beni donati e la certezza degli scambi, ma impone una rivalutazione degli strumenti di tutela degli eredi per mantenere l’equilibrio tra la libera disponibilità del patrimonio e la protezione delle quote riservate dalla legge.