Golden power: la Ue lancia la procedura d’infrazione contro l’Italia
- 21 Novembre 2025
- Posted by: Tony
- Categoria: Aziende
La Commissione europeaha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per la presunta incompatibilità dei poteri discrezionali nelle fusioni bancarie con il diritto dell’ Unione europea.
Dal registro delle decisioni emerge al momento soltanto il titolo e il numero della procedura, insieme all’avvio con la messa in mora e all’indicazione dell’area di intervento: Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali.
Secondo quanto riferito dagli uffici a Bruxelles, la nota su cui si concentra la procedura riguarda i poteri discrezionali attribuiti dallo Stato, in particolare il cosiddetto golden power, applicato nei casi di fusioni e acquisizioni nel settore bancario.
Come funziona la procedura di infrazione
La procedura di infrazione è lo strumento con cui la Commissione europea verifica il rispetto del diritto dell’Unione europea da parte degli Stati membri. In genere prevede più fasi: una fase iniziale di messa in mora (formal notice), seguita, se la Commissione ritiene insoddisfacente la risposta nazionale, da un parere motivato (reasoned opinion) e, eventualmente, dall’invio della controversia alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Durante queste fasi le autorità nazionali possono fornire chiarimenti, modificare pratiche amministrative o adeguare la normativa per allinearla al diritto comunitario. Se lo Stato interessato non ottempera, la Commissione può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciare una sentenza vincolante e, successivamente, avviare procedure per sanzioni pecuniarie.
Il significato del «golden power» nel contesto bancario
Il termine golden power indica strumenti che consentono allo Stato di intervenire su operazioni considerate strategiche per la sicurezza o per interessi pubblici, imponendo condizioni o vietando acquisizioni. Applicato alle banche, può tradursi in poteri discrezionali su fusioni e acquisizioni che coinvolgono istituti ritenuti sensibili per la stabilità finanziaria o per l’ordine pubblico economico.
La Commissione valuta se tali poteri sono esercitati in modo compatibile con i principi del mercato unico e con le norme europee che tutelano la libera circolazione di capitali e l’integrazione del mercato finanziario. Se i poteri sono considerati troppo ampi o privi di sufficiente motivazione giuridica, possono configurare una violazione del diritto dell’Unione europea.
Impatto atteso sul sistema bancario e sulle politiche pubbliche
Per il settore bancario italiano l’apertura di una procedura di infrazione può avere conseguenze pratiche e giuridiche. Da un lato, le banche e gli operatori coinvolti in processi di consolidamento potrebbero trovarsi a dover rivedere gli accordi o a subire ritardi nelle autorizzazioni; dall’altro, lo Stato potrebbe essere chiamato a giustificare l’esercizio dei suoi poteri o a riformare la disciplina nazionale.
Vanno inoltre considerati i ruoli delle istituzioni europee di vigilanza: la Banca centrale europea e le autorità nazionali di supervisione sono interessate dalla stabilità finanziaria e potrebbero offrire pareri tecnici, ma la questione centrale della conformità normativa rimane di competenza della Commissione europea nell’ambito dell’applicazione del diritto dell’Unione europea.
Aspetti politici e istituzionali
La vicenda solleva questioni di equilibrio tra prerogative di sovranità nazionale — legate alla tutela di interessi strategici — e obblighi derivanti dall’integrazione europea e dal mercato unico. Le tensioni possibili sono di natura sia giuridica sia politica, soprattutto se misure nazionali percepite come protezionistiche ostacolano operazioni transfrontaliere o l’accesso agli investimenti.
Dal punto di vista istituzionale, la procedura mette in evidenza il ruolo della Commissione europea come garante della corretta applicazione delle regole comunitarie e la capacità delle istituzioni europee di intervenire quando norme nazionali rischiano di compromettere obiettivi comuni come la stabilità finanziaria e l’integrazione dei mercati dei capitali.
Prossime fasi e possibili esiti
Nei prossimi mesi Italia riceverà formalmente la messa in mora e avrà la possibilità di rispondere alle osservazioni della Commissione europea. Se la risposta non sarà ritenuta soddisfacente, la procedura potrà proseguire con un parere motivato e, in ultima istanza, con il deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le soluzioni possibili includono l’adeguamento delle norme nazionali, l’adozione di linee guida più dettagliate sull’esercizio dei poteri discrezionali o la definizione di pratiche amministrative che garantiscano maggiore trasparenza e proporzionalità nell’intervento statale su fusioni bancarie.
In assenza di dettagli pubblici oltre al titolo della procedura, l’attenzione degli operatori finanziari e degli osservatori istituzionali resterà elevata fino alla pubblicazione dei motivi specifici che hanno determinato l’avvio dell’azione comunitaria.