Papa Leone XIV riforma lo Ior con nuove regole sugli investimenti
- 6 Ottobre 2025
- Posted by: Tony
- Categoria: Economia
Con una lettera apostolica in forma di Motu Proprio, Papa Leone XIV ha deciso di rimuovere l’esclusiva sugli investimenti finanziari gestiti dallo IOR (Istituto per le Opere di Religione). Nel documento, il Pontefice sottolinea che “la corresponsabilità nel contesto della communio rappresenta uno dei cardini del servizio della Curia Romana, come auspicato da Papa Francesco e sancito dalla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium del 19 marzo 2022.”
Questa responsabilità condivisa, estesa anche alle istituzioni curiali cui sono affidate le attività di investimento finanziario della Santa Sede, richiede una consolidata armonizzazione delle disposizioni succedutesi nel tempo, oltre a una chiara definizione dei ruoli e delle competenze di ciascuna entità, al fine di promuovere un’efficace collaborazione reciproca.
In virtù di queste considerazioni, e a seguito di un’attenta analisi delle raccomandazioni unanimemente approvate dal Consiglio per l’Economia, nonché consultazioni con esperti del settore, il Pontefice dispone l’abrogazione del “Rescriptum ex Audientia SS.mi”, noto come Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate, emanata il 23 agosto 2022.
Le direttive sugli investimenti della Santa Sede
Le attività di investimento finanziario della Santa Sede, riservate esclusivamente al suo uso interno e svolte in conformità all’articolo 219 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, dovranno ora aderire alle disposizioni del Comitato per gli Investimenti nel rispetto della Politica d’investimento approvata.
Inoltre, per quanto riguarda l’attuazione pratica delle attività di investimento, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) continuerà ad utilizzare prevalentemente la struttura interna dell’Istituto per le Opere di Religione, salvo che gli organi di governo competenti, secondo quanto previsto dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, non decidano che risulti più efficiente o vantaggioso affidarsi ad intermediari finanziari situati in altri Paesi.