Caso Al-Masri, la memoria del governo per il rimpatrio nell’interesse dello Stato
- 17 Settembre 2025
- Posted by: Tony
- Categoria: Economia
La memoria presentata alla Giunta per le Autorizzazioni ricostruisce con dettaglio la vicenda del generale libico Al-Masri, ricercato per accuse di tortura, seguendo l’intero iter dall’inizio alla conclusione. L’atto chiede espressamente un chiarimento netto: il rigetto dell’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.
Secondo la memoria, l’intera dinamica rientrerebbe nella clausola prevista dall’articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 1/1989, che tutela gli atti compiuti nell’interesse dello Stato, riconosciuto come un interesse pubblico primario e costituzionalmente garantito.
Criticità procedurali: scadenze e diritto alla difesa
Il primo rilievo, di carattere formale, riguarda la tempistica della decisione. Il Tribunale dei Ministri avrebbe adottato una pronuncia fuori dai termini di legge: il procedimento stabilisce un termine di 90 giorni, prorogabile fino a 150, ma la decisione è arrivata dopo oltre sei mesi, con la scadenza fissata al 30 giugno 2025 ormai superata.
Un altro aspetto sottolineato riguarda la violazione del diritto alla difesa. Alfredo Mantovano aveva richiesto di essere ascoltato, ma la sua istanza è stata respinta. Parallelamente, sono stati richiesti ulteriori pareri al procuratore della Repubblica di Roma, mentre gli avvocati difensori hanno potuto accedere al fascicolo soltanto nelle fasi immediatamente precedenti alla decisione, riducendo così notevolmente le possibilità di un contraddittorio adeguato.
La memoria denuncia inoltre due casi di fughe di notizie, segnalate ufficialmente dal Tribunale il 12 febbraio e il 10 luglio. Viene contestato anche l’impiego delle informative fornite in Parlamento il 5 febbraio da esponenti del Governo: definite dallo stesso Tribunale «versione difensiva», queste dichiarazioni sono state poi utilizzate contro gli indagati. La difesa sostiene che tali atti risultano inutilizzabili, poiché resi senza la presenza di un legale a tutela dei diritti degli interessati.