Inchiesta urbanistica a Milano nessuna prova di atto corruttivo

Non risulta chiaro su quali basi il giudice per le indagini preliminari abbia sostenuto che gli incarichi di progettazione siano stati assegnati ad Alessandro Scandurra in virtù della sua posizione pubblica anziché della sua attività di libero professionista. Le conclusioni potrebbero essere diverse se fosse stato dimostrato un accordo corruttivo, ma questo non è stato accertato. Tale è la motivazione con cui il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato, il 12 agosto scorso, i domiciliari nei confronti dell’architetto ed ex componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano, coinvolto nell’indagine sull’urbanistica.

Emergono, in definitiva, elementi confusi che non consentono di stabilire se Scandurra abbia effettivamente creato attorno a sé un gruppo di imprenditori disposti a corrispondergli compensi per ottenere pareri favorevoli dalla Commissione per il Paesaggio. Per il Tribunale del Riesame, l’interpretazione semplificativa offerta dal gip è inadeguata.

Contestualmente sono state rese pubbliche anche le motivazioni della scarcerazione del costruttore Andrea Bezziccheri, avvenuta anch’essa il 12 agosto.

Le ragioni dettagliate del Tribunale del Riesame

I giudici Pendino, Ghezzi e Papagno hanno ritenuto che non vi siano, negli atti, indizi gravi, precisi e concordanti che configurino responsabilità penale per Scandurra in relazione alla corruzione contestata. Non è stata quindi documentata la connessione tra gli incarichi di architettura ricevuti da imprese, fra cui la Coima di Manfredi Catella, e la sua funzione all’interno della Commissione per il Paesaggio, né legami con pareri favorevoli ai progetti al centro dell’inchiesta, mancando il cosiddetto “rapporto sinallagmatico”.

Il Riesame osserva inoltre che non risulta da nessuna prova investigativa che Scandurra fosse consapevole di un obbligo di astensione più esteso rispetto a quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale. Viene disattesa l’ipotesi secondo cui avrebbe violato consapevolmente tale dovere, anche in considerazione del tono piuttosto informale delle conversazioni intercettate con colleghi della Commissione o con imprenditori.

Nei messaggi rinvenuti e trascritti, infatti, non vi sono riferimenti diretti a un coinvolgimento illecito né sollecitazioni esplicite da parte di terzi affinché Scandurra intervenisse in modo favorevole alle loro richieste.

Secondo i giudici, il gip Mattia Fiorentini, nel formulare le sue valutazioni e nel richiedere la misura cautelare, avrebbe ignorato l’analisi dinamica delle prove, riproponendole in modo acritico e trattandole come autoevidenti, come dimostrato dalle conclusioni analoghe espresse per tutti gli indagati e capi di imputazione.

Inoltre, il gip ha attribuito senza adeguate motivazioni l’ipotesi che i compensi ricevuti da Scandurra fossero indebitamente percepiti, basandosi prevalentemente su supposizioni.

Il Riesame sottolinea che Scandurra è un professionista di alto livello, riconosciuto anche a livello internazionale, che ha svolto i suoi incarichi ricevendo corrispettivi proporzionati e legittimi. Non emergono elementi che suggeriscano sovrafatturazioni o emissione di fatture false.

I compensi percepiti, quindi, non possono essere considerati eccessivi o “lucrosi”. Nel complesso, il quadro probatorio risulta confuso e non consente di stabilire che Scandurra abbia effettivamente costruito attorno a sé un gruppo di imprenditori intenzionati a remunerarlo per ottenere pareri positivi dalla Commissione per il Paesaggio.



Author: Tony
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