Adempimenti snelliti: più spazio per lavorazioni in diversi stati

Un aspetto cruciale per gli scambi internazionali riguarda la prova dell’origine preferenziale, elemento che determina l’accesso a tariffe agevolate previste negli accordi commerciali di nuova generazione.

Prova dell’origine e documentazione

Il tradizionale certificato EUR.1 è sempre meno centrale nei nuovi accordi: le regole moderne privilegiano forme di prova diverse, spostando la responsabilità sull’operatore economico. Il certificato rimane comunque un documento rilasciato dall’autorità doganale del Paese di esportazione su richiesta dell’esportatore, previa verifica dei requisiti di origine per ciascuna spedizione, salvo semplificazioni previste dai singoli accordi.

Nelle intese più recenti la dimostrazione dell’origine è delegata direttamente agli operatori coinvolti nello scambio: in cambio, a essi è richiesto di avere processi e controlli interni adeguati. Il trattamento daziario agevolato può essere ottenuto essenzialmente in due modi: tramite una dichiarazione di origine resa dall’esportatore autorizzato oppure avvalendosi della cosiddetta “conoscenza dell’importatore”.

Il sistema Rex e la dichiarazione in fattura

L’autorizzazione Rex (Registered Exporter) permette all’esportatore autorizzato di attestare l’origine preferenziale dei prodotti mediante una dichiarazione in fattura o altro documento commerciale idoneo a identificare le merci. Il sistema Rex, operativo dal 2017 e impiegato anche in regimi come il GSP, è gestito sotto la supervisione della Commissione Ue e delle autorità competenti dei Paesi contraenti, che verificano i requisiti necessari per l’iscrizione nel registro degli esportatori autorizzati.

Per gli operatori italiani ciò significa la necessità di mantenere una documentazione ordinata e verificabile, predisponendo processi interni che consentano, in caso di controllo, di dimostrare l’effettiva origine delle merci secondo i criteri previsti dagli accordi.

La “conoscenza dell’importatore”

La soluzione della conoscenza dell’importatore richiede che l’importatore dichiari, già al momento della dichiarazione doganale, di possedere elementi concreti e verificabili sull’origine della merce — ad esempio informazioni sul processo produttivo, sul Paese di fabbricazione, sulla classificazione tariffaria e sull’origine dei materiali impiegati.

Questa modalità è praticabile soprattutto quando l’importatore dispone direttamente delle informazioni richieste, per esempio nel caso di gruppi aziendali o di rapporti di fornitura stretti; è stata introdotta per la prima volta nell’accordo con il Giappone e, in generale, resta meno utilizzata rispetto al sistema Rex.

Evoluzione del divieto di drawback e impatti sulle filiere

Molti accordi storici contenevano il divieto del drawback, che impediva di ottenere il trattamento preferenziale per prodotti realizzati con materiali non originari che non avessero pagato il dazio in sede di importazione a causa di regimi sospensivi o rimborsi. Nei testi negoziali più recenti tale divieto è spesso attenuato o superato, con effetti potenzialmente positivi sulle catene di fornitura.

Per le imprese italiane questo si traduce in maggiore flessibilità nella scelta dei fornitori e nella composizione delle materie prime, riducendo costi e vincoli logistici. Al tempo stesso, l’allargamento delle possibilità comporta maggiori obblighi di tracciabilità e compliance: controlli documentali, verifiche doganali e possibili sanzioni richiedono implementazioni dei sistemi informativi aziendali, formazione del personale e, talvolta, consulenze specialistiche.

L’adozione di regole che privilegiano la responsabilità dell’operatore incentiva la digitalizzazione delle procedure doganali e la standardizzazione dei processi di controllo interno, rendendo più rilevante il ruolo delle autorità doganali nazionali nella fase ispettiva e di contrasto alle pratiche irregolari.

Conseguenze pratiche per gli esportatori italiani

Le imprese che esportano verso paesi con regimi preferenziali devono valutare costi-benefici dell’iscrizione al registro Rex ovvero della predisposizione di evidenze comprovanti l’origine a favore dell’importatore. Settori come la moda, la meccanica e l’agroalimentare, caratterizzati da filiere complesse, possono trarre vantaggio dalle misure che riducono le barriere ai materiali non originari, ma devono parallelamente rafforzare controlli e documentazione interna.

Dal punto di vista istituzionale, la sincronizzazione tra autorità doganali, operatori e soggetti regolatori è fondamentale per evitare contenziosi e ritardi nelle pratiche di sdoganamento; l’investimento in sistemi di compliance può diventare un fattore competitivo per le imprese italiane che mirano a mercati con regimi preferenziali complessi.

In sintesi

  • Il passaggio dalla documentazione centralizzata alla responsabilità dell’operatore accentua l’importanza della compliance aziendale: le imprese italiane dovranno investire in processi di tracciabilità e sistemi informativi per mantenere l’accesso alle preferenze tariffarie.
  • L’attenuazione del divieto di drawback può ridurre i costi di produzione e aumentare la competitività delle filiere italiane, ma richiede attenzione nella gestione dei flussi di approvvigionamento e nella contabilizzazione dei dazi.
  • L’iscrizione al registro Rex rappresenta un’opportunità per esportatori strutturati, poiché semplifica l’accesso alle agevolazioni; tuttavia comporta obblighi di controllo e responsabilità legali che incidono sul profilo di rischio aziendale.
  • Per gli investitori, la tendenza normativa segnala che imprese con solide procedure doganali e digitalizzazione dei processi saranno più resilienti e appetibili nei mercati internazionali che premiano la compliance.


Author: Tony
Redazione Finanza Flash. Notizie di finanza, mercati, borsa e macroeconomia in tempo reale. Aggiornamenti su investimenti, banche, BCE ed economia italiana.