Garante privacy ferma i deepfake satirici di Striscia su Mentana
- 7 Agosto 2026
- Posted by: Tony
- Categoria: Economia
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che l’impiego di deepfake, anche in chiave satirica, debba rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza imposti dalla normativa sulla privacy. La pronuncia segue un’istruttoria condotta nei confronti di Rti Spa in relazione ad alcuni servizi trasmessi da Striscia la Notizia, nei quali l’immagine e la voce di Enrico Mentana erano state alterate mediante l’uso di sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti oggetto di reclamo
Nei filmati contestati venivano attribuite al giornalista affermazioni mai pronunciate, mentre la sua immagine veniva inserita in modo virtuale nello studio televisivo dell’emittente per cui lavora. Secondo l’Autorità, il grado di realismo raggiunto, la difficoltà nel percepire l’alterazione e la plausibilità delle affermazioni avrebbero potuto indurre il pubblico a considerare autentici i contenuti.
Le avvertenze che segnalavano la natura artificiale dei video sono state giudicate insufficienti: non erano ritenute abbastanza chiare, evidenti e comprensibili per tutti i telespettatori e gli utenti delle piattaforme social coinvolte nella diffusione.
Violazioni accertate
Il Garante ha rilevato la violazione dell’articolo 5 del Gdpr, che disciplina i principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali, nonché dell’articolo 25, relativo alla protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La decisione sottolinea come l’uso di tecnologie generate da intelligenza artificiale implichi obblighi specifici di tutela dei diritti degli interessati.
Provvedimento adottato
Per le violazioni riscontrate, l’Autorità ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di Rti Spa e ha disposto il divieto di ulteriore utilizzo dei dati personali di Enrico Mentana con le modalità contestate, salvo la conservazione limitata per eventuali esigenze giudiziarie.
Implicazioni per broadcaster e produttori di contenuti
La decisione chiarisce che anche i contenuti di carattere satirico non esentano le emittenti dall’osservanza delle regole sulla protezione dei dati: la libertà creativa deve confrontarsi con la tutela della reputazione e della veridicità dell’informazione. Le aziende televisive e le produzioni digitali che utilizzano deepfake o sistemi di intelligenza artificiale dovranno rivedere processi e controlli interni per assicurare avvertenze comprensibili e garanzie tecniche adeguate.
Dal punto di vista operativo, ciò comporta l’obbligo di integrare misure di privacy by design e by default nei flussi produttivi, valutazioni d’impatto specifiche e, se necessario, l’adozione di tecniche di minimizzazione o anonimizzazione dei dati.
Contesto normativo e rischi futuri
La pronuncia si inserisce in un quadro regolamentare europeo che sta progressivamente rafforzando il controllo sugli strumenti digitali capaci di riprodurre persone e parole in modo artificiale. Oltre alle sanzioni amministrative, il rischio reputazionale e le possibili azioni civili da parte dei soggetti rappresentati rendono la materia rilevante anche per i rapporti con inserzionisti, piattaforme di distribuzione e investitori.
Per le startup e i fornitori di soluzioni basate su intelligenza artificiale, la sentenza segnala l’importanza di sviluppare servizi conformi alle normative sulla privacy, con funzionalità che consentano la trasparenza sulle manipolazioni e il controllo degli interessati sui propri dati.
Raccomandazioni pratiche
Tra le misure consigliate per ridurre il rischio di violazioni figurano l’introduzione di avvisi visivi e sonori chiari sui contenuti artificiali, la conservazione limitata dei materiali utilizzati per le sintesi vocali o video, l’esecuzione di valutazioni d’impatto privacy e l’implementazione di procedure di approval interne prima della messa in onda.
È inoltre opportuno che editori e produttori definiscano clausole contrattuali con fornitori di tecnologie che prevedano responsabilità, audit e garanzie sulla qualità delle rilevazioni e sulla tracciabilità delle manipolazioni.
Conseguenze economiche e di mercato
La pronuncia del Garante può influenzare i costi di conformità per emittenti e piattaforme, aumentando la domanda di servizi specializzati in verifica, watermarking digitale e soluzioni di trasparenza dei contenuti. In prospettiva, tali esigenze potrebbero generare nuove opportunità per imprese tecnologiche italiane ed europee focalizzate su strumenti di autenticazione e compliance.
Parallelamente, le aziende media che non adegueranno i processi rischiano di subire ricadute negative sui ricavi pubblicitari e sulla fiducia degli utenti, elementi determinanti per la valutazione degli investitori nel settore.
Conclusione
Il provvedimento ribadisce che l’innovazione tecnologica richiede equilibrio: l’uso creativo dei deepfake non può prescindere dalla protezione dei diritti individuali e dai principi di trasparenza e correttezza. Per operatori, tecnologi e regolatori si profila la necessità di combinare creatività e responsabilità normativa.
In sintesi
- L’obbligo di conformità ai principi del Gdpr aumenterà i costi operativi per emittenti e produttori che utilizzano tecnologie di sintesi, rendendo prioritaria l’adozione di soluzioni di verifica e watermarking.
- Per gli investitori, il rischio normativo e reputazionale nei media tradizionali e nelle piattaforme digitali diventa un fattore chiave nella valutazione delle società del settore.
- La richiesta di strumenti di autenticazione e trasparenza può creare opportunità di mercato per fornitori tecnologici italiani ed europei specializzati in compliance e rilevazione dei deepfake.
- Una gestione proattiva della privacy e della governance dei dati rappresenta oggi una leva strategica per proteggere ricavi pubblicitari e valore di marca nel lungo periodo.