Autonomia ai Comuni e limiti alle sovrintendenze per una gestione più efficiente

La fase temporanea di installazione libera dei dehors, introdotta durante l’emergenza Covid per permettere a bar, ristoranti e locali pubblici di proseguire l’attività nel rispetto del distanziamento sociale, terminerà il 31 dicembre. Tuttavia, le regole torneranno modificate rispetto a prima. La nuova normativa attribuirà maggior autonomia ai Comuni e ridurrà l’obbligo di ottenere il nulla osta delle Sovrintendenze solo ai casi in cui gli spazi esterni si trovino in un rapporto diretto e stretto con monumenti nazionali, chiese o altri patrimoni culturali dotati di un valore identitario eccezionale e rappresentativo per il territorio.

Questa riforma è contenuta nella bozza di decreto legislativo imminente, che sta completando le fasi di valutazione tecnica e politica prima dell’approvazione in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, volto a semplificare le procedure di autorizzazione da parte delle Sovrintendenze, attua una delega concessa al Governo dalla recente legge sulla concorrenza (articolo 26 della legge 193/2024).

Il decreto si propone di coniugare i principi di ragionevolezza e proporzionalità indicati dalla delega, cercando un equilibrio tra la necessità di superare il modello «liberi tutti» introdotto d’urgenza durante la pandemia e quella di preservare gli scenari più sensibili sotto il profilo paesaggistico e culturale. Si intende così evitare sia eccessive restrizioni giudicate ormai impraticabili sia un’autonomia illimitata, contemperando le richieste degli esercenti, che aspirano a spazi allargati, con quelle degli amministratori locali, interessati a regole più chiare e poteri di intervento definiti.

Principali novità nella disciplina dei dehors

Il testo della normativa introduce due cambiamenti sostanziali. Innanzitutto, elimina l’obbligo di autorizzazione preventivamente rilasciata dalla Sovrintendenza nei casi in cui le strutture mobili quali tavolini o separatori non insistano su aree pubbliche immediatamente adiacenti o visivamente prospicienti simboli culturali di eccezionale valore identitario e rappresentativo. In tali situazioni, si applicano le ordinarie regole di occupazione del suolo pubblico, richiedendo solo il nulla osta comunale e il conseguente canone.

In secondo luogo, sarà compito del Ministero dei Beni Culturali definire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto un elenco preciso dei beni culturali soggetti a tutela speciale. La selezione sarà vincolata al criterio della stretta prossimità, considerata come un rapporto diretto e visivo tra l’edificio o monumento e lo spazio destinato ai dehors, valutando anche l’orientamento e la contiguità spaziale immediata.

Questi elenchi, pubblicati sul sito ufficiale di ogni comune interessato, dovrebbero impedire un’estensione arbitraria della categoria di eccezionalità prevista, garantendo così un perimetro rigoroso e circoscritto entro cui resta necessaria la supervisione da parte delle Sovrintendenze.



Author: Tony
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