Consulta ribadisce: il vincolo paesaggistico vale anche per gli impianti tlc

Corte costituzionale, con la sentenza numero 121 depositata oggi, ha dichiarato l’incostituzionalità di articolo 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 — il Codice delle comunicazioni elettroniche — nella parte che esclude l’applicabilità del vincolo paesaggistico previsto dall’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio quando si tratta di installazione o potenziamento di infrastrutture di telecomunicazione su terreni gravati da usi civici.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal commissario per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, che ha evidenziato il conflitto tra la disciplina dell’innovazione infrastrutturale e la tutela del paesaggio su aree soggette a diritti collettivi d’uso.

I principi in gioco

La Corte ha rilevato che la norma censurata, prevedendo in termini generali l’esclusione del vincolo paesaggistico nelle aree gravate da usi civici, introduceva una preferenza astratta e automatica dell’interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alla tutela ambientale e paesaggistica. Tale impostazione sottraeva, in via definitiva e generalizzata, uno strumento essenziale di protezione del territorio.

Secondo la pronuncia, le ragioni di semplificazione amministrativa e il carattere strategico della realizzazione delle reti non giustificano la soppressione totale delle garanzie ambientali. La Corte ha sottolineato che è compatibile con la Costituzione prevedere procedure accelerate o misure semplificate, ma non è ammissibile eliminare a priori il controllo paesaggistico che tutela aspetti di rilevanza costituzionale.

Corte costituzionale ha affermato:

“semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale”.

Implicazioni pratiche

La decisione impone che, anche sulle aree soggette a usi civici, vada valutata la compatibilità paesaggistica prima di autorizzare installazioni o potenziamenti di infrastrutture di telecomunicazione. Ciò potrà tradursi in una maggiore necessità di pareri paesaggistici, valutazioni caso per caso e, in alcuni casi, modifiche progettuali per mitigare l’impatto sul territorio.

Per gli operatori del settore, la sentenza significa possibili ritardi nelle tempistiche di roll-out e costi aggiuntivi legati alle pratiche autorizzative. Allo stesso tempo, apre la strada a soluzioni tecniche meno invasive e a procedure amministrative armonizzate, che consentano di conciliare l’esigenza di connettività con la tutela del patrimonio paesaggistico.

Dal punto di vista istituzionale, la pronuncia sollecita un intervento legislativo calibrato: il legislatore può definire modalità semplificate e tempi certi per le autorizzazioni paesaggistiche, purché tali discipline non svuotino le garanzie costituzionali. Anche le amministrazioni locali e il commissario per la liquidazione degli usi civici avranno un ruolo centrale nella gestione delle pratiche e nella verifica degli equilibri tra interessi.

In prospettiva, la sentenza può influenzare programmi infrastrutturali come il potenziamento delle reti 5G e la cablatura in fibra, inducendo una revisione delle strategie di localizzazione degli impianti e una maggiore attenzione alla sostenibilità paesaggistica, che è anche un elemento di valore economico per il turismo e le comunità locali.

Possibili sviluppi normativi

Per evitare incertezze applicative e contenziosi diffusi, il Parlamento potrebbe intervenire per introdurre procedure semplificate e criteri omogenei di valutazione paesaggistica applicabili alle infrastrutture di telecomunicazione. Tali interventi dovrebbero definire limiti, termini e standard tecnici che permettano un rapido sviluppo delle reti senza comprimere i diritti e le tutele costituzionali connesse al paesaggio.

Un approccio pragmatico potrebbe prevedere schemi di autorizzazione semplificata per interventi a basso impatto, riservando valutazioni più approfondite ai casi che interessano aree di pregio o beni culturali. Ciò richiederà coordinamento tra governo nazionale, regioni e enti locali, nonché investimenti nella digitalizzazione delle procedure autorizzative.

In sintesi

  • La decisione rafforza la necessità di contemperare gli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture digitali con la tutela paesaggistica, aumentando la probabilità che gli operatori sostengano costi e tempi aggiuntivi per autorizzazioni conformi.
  • Per gli investitori, la sentenza segnala un rischio regolatorio che può incidere sui piani di rollout: è verosimile un aumento della due diligence territoriale e della preferenza per soluzioni tecnologiche meno impattanti.
  • Dal punto di vista economico nazionale, la pronuncia stimola la ricerca di modelli amministrativi che garantiscano tempi certi per gli interventi, con benefici potenziali a medio termine se si riesce a coniugare rapidità e tutela del paesaggio.


Author: Tony
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