Nel decreto Pnrr rispunta la norma sui lavoratori sottopagati: esplode la polemica con sindacati e opposizione
- 28 Gennaio 2026
- Posted by: Tony
- Categoria: Economia
Una norma ricompare nella bozza del decreto PNRR che limita la possibilità di ottenere il pagamento degli arretrati quando, in sede giudiziale, si accerta che la retribuzione del lavoratore non è conforme al Articolo 36 della Costituzione, salvo che siano stati applicati contratti definiti “leader” o contratti riconosciuti come equivalenti.
La proposta non è nuova: era apparsa in precedenti bozze normative, poi era stata esclusa dopo pressioni istituzionali e reazioni sindacali, e ripresa in varie formulazioni nell’iter legislativo degli ultimi mesi.
Il riferimento all’Articolo 36
Il testo si applica alle ipotesi in cui il giudice, in qualsiasi grado di giudizio, dichiari la disapplicazione di previsioni contrattuali che stabiliscono trattamenti economici minimi non conformi al Articolo 36 della Costituzione.
Il Articolo 36 della Costituzione recita:
“Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.” (per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita accertati dall’ISTAT).
Le due condizioni per l’esenzione
In sostanza la norma stabilisce che, se il giudice accerta la non conformità retributiva rispetto al Articolo 36, il datore di lavoro non è automaticamente condannabile al pagamento delle differenze retributive o contributive relative al periodo anteriore al deposito del ricorso, purché ricorrano due condizioni.
La prima condizione è che il datore di lavoro abbia applicato lo standard retributivo previsto dal contratto leader, cioè quei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle loro rappresentanze sindacali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, così come indicato dall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La seconda condizione prevede che, in alternativa, il datore applichi contratti che garantiscono tutele equivalenti rispetto ai contratti leader, richiamando i criteri di equivalenza richiamati dall’articolo 11 del codice dei contratti pubblici per settore e area geografica di riferimento.
Implicazioni pratiche
Se la norma dovesse essere confermata, cambierebbe la dinamica dei contenziosi sul tema retributivo: i lavoratori potrebbero vedere limitata la recuperabilità degli arretrati precedenti al deposito del ricorso quando il datore di lavoro dimostra di aver applicato un contratto «leader» o un contratto ritenuto equivalente.
Per i datori di lavoro la disposizione può rappresentare una tutela, riducendo il rischio di esposizione a ingenti debiti per periodi passati, mentre per le organizzazioni sindacali e per i singoli lavoratori la norma concreta un potenziale ostacolo alla piena tutela risarcitoria, soprattutto in settori caratterizzati da contratti collettivi con livelli retributivi molto divergenti.
L’ISTAT svolge un ruolo tecnico, poiché i giudici sono chiamati a valutare la conformità della retribuzione tenendo conto dei livelli di produttività e degli indici del costo della vita rilevati dall’istituto statistico nazionale.
Dal punto di vista giuridico rimane centrale la discrezionalità del giudice nella valutazione della conformità e nella verifica dell’effettiva rappresentatività dei soggetti firmatari del contratto collettivo applicato dall’impresa.
Contesto politico e sindacale
La norma ha già suscitato contestazioni in passato: parti sociali e alcuni osservatori hanno sottolineato il rischio di compromettere la tutela effettiva dei lavoratori, mentre settori imprenditoriali ne hanno evidenziato la funzione di certezza dei rapporti di lavoro.
Interventi da parte del Quirinale e reazioni politiche e sindacali hanno in passato determinato la rimozione o la riformulazione di analoghe disposizioni nei passaggi precedenti dell’iter legislativo.
Cosa cambia e prossimi passi
Si tratta al momento di una formulazione contenuta in una bozza di decreto: per diventare operativa dovrà essere approvata nel testo definitivo e possibilmente ulteriormente chiarita in sede di conversione parlamentare o con disposizioni interpretative che definiscano meglio i criteri di valutazione della «rappresentatività» e dell’«equivalenza» dei contratti.
Un’eventuale approvazione richiederà attenzione sui meccanismi di tutela dei lavoratori, sulla definizione dei contratti «leader» e sulla certezza giuridica per le imprese, con possibili interventi successivi per bilanciare le esigenze di tutela sociale e di stabilità dei rapporti economici nel mondo del lavoro.