Svizzera rinvia al 2027 la norma sulla condivisione dei dati fiscali sulle criptovalute
- 28 Novembre 2025
- Posted by: Tony
- Categoria: Crypto, Mercati
La Svizzera ha deciso di posticipare l’entrata in vigore delle norme che prevedono lo scambio automatico di informazioni sui conti crypto con le autorità fiscali estere fino al 2027, rimandando inoltre la scelta degli Stati partner con cui condividere i dati.
La normativa nota come Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) rimarrà formalmente prevista in legge a partire dal 1° gennaio 2026, ma la sua applicazione pratica è stata rinviata di almeno un anno secondo quanto comunicato dal Consiglio federale e dal Segretariato di Stato per gli affari finanziari internazionali.
Il motivo principale indicato per il rinvio è la sospensione delle deliberazioni da parte della commissione fiscale federale circa l’elenco degli Stati partner con cui la Svizzera intende scambiare i dati ai sensi del CARF, elemento ritenuto essenziale per avviare lo scambio transfrontaliero.
Contesto e finalità del CARF
Il CARF è uno standard internazionale approvato dall’OCSE nel 2022 con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale legata agli asset digitali. Prevede che piattaforme e intermediari crypto raccolgano e trasmettano informazioni sui conti dei clienti alle autorità fiscali nazionali, che a loro volta le scambiano con gli Stati partner.
Stato delle adesioni e tempistiche
I documenti relativi allo standard indicano che circa 75 giurisdizioni, tra cui la Svizzera, hanno dichiarato l’intenzione di recepire il CARF nei prossimi due-quattro anni. Alcuni Paesi, quali Argentina, El Salvador, Vietnam e India, risultano ancora in attesa di formalizzare l’adesione.
La decisione svizzera di rinviare l’implementazione ha reso incerta la tempistica con cui avverrà il primo effettivo scambio di dati; in precedenza le autorità federali avevano ipotizzato l’avvio delle comunicazioni nel 2027.
Modifiche normative e disposizioni transitorie
Nel contesto dell’adozione del CARF, il governo federale ha previsto una serie di modifiche alla normativa nazionale in materia di dichiarazione fiscale per gli asset digitali, nonché disposizioni transitorie mirate a facilitare l’adeguamento operativo degli intermediari crypto con sede in Svizzera.
Queste misure includono semplificazioni procedurali e periodi di adeguamento che consentano alle piattaforme di implementare i sistemi di raccolta, conservazione e trasmissione dei dati richiesti dallo standard internazionale.
Implicazioni per operatori e contribuenti
Il rinvio comporta effetti pratici per gli operatori del settore e per i contribuenti: da un lato limita temporaneamente l’obbligo di scambio di dati internazionale, dall’altro prolunga il periodo durante il quale restano incerte le regole operative e i relativi oneri di compliance.
Le autorità devono anche valutare aspetti di reciprocità e i requisiti di protezione dei dati prima di avviare gli scambi effettivi, oltre a predisporre l’infrastruttura tecnica necessaria per trasferimenti sicuri e standardizzati delle informazioni fiscali.
Per i contribuenti che utilizzano piattaforme estere, l’estensione dei tempi può significare una finestra temporanea di maggiore incertezza fiscale; in prospettiva, invece, lo scambio automatico mira a ridurre le opportunità di elusione attraverso la movimentazione transfrontaliera di criptovalute.
Quadro internazionale e sviluppi in altri Paesi
Alcuni governi stanno parallelamente adeguando le proprie regole nazionali per armonizzarle allo standard internazionale. Ad esempio, si segnala che diversi Paesi stanno valutando misure fiscali addizionali sui trasferimenti internazionali di crypto per integrare il regime di scambio informativo.
Negli Stati Uniti la Casa Bianca e il Internal Revenue Service hanno esaminato proposte relative all’adesione al CARF come parte di un più ampio sforzo volto a rafforzare gli obblighi di dichiarazione sui guadagni in conto capitale per i contribuenti che operano su piattaforme estere.
Questi sviluppi a livello globale evidenziano la volontà diffusa di migliorare la trasparenza fiscale nei mercati digitali, pur sottolineando le difficoltà pratiche e politiche legate alla definizione dei partner di scambio, alla tutela della privacy e all’allineamento delle norme nazionali.
Prossimi passaggi e prospettive
La decisione finale sulla lista degli Stati partner spetta alla commissione fiscale federale; una volta completata la definizione degli accordi reciproci, il governo potrà fissare una nuova data per l’avvio operativo dello scambio dei dati crypto.
Nel frattempo, gli operatori del settore sono invitati a continuare i lavori di adeguamento tecnico e di governance, mentre le autorità continueranno a monitorare l’evoluzione delle adesioni internazionali e le implicazioni normative per il mercato finanziario digitale.