Manovra, la maggioranza riapre il condono del 2003: cosa cambia per cittadini e imprese

La pressione per introdurre forme di condono torna a emergere nella discussione sulla legge di bilancio per il 2026, con una proposta che riguarda la riapertura di una sanatoria edilizia risalente al 2003. L’emendamento, depositato in commissione Bilancio al Senato da esponenti del partito della premier, punta a consentire la regolarizzazione di abusi edilizi secondo le regole del condono già applicate all’inizio degli anni Duemila.

La misura ha portata nazionale ma è stata pensata in particolare tenendo conto delle situazioni locali della Campania, regione in cui numerose pratiche di sanatoria sono rimaste aperte per decenni a causa di vincoli e di procedure amministrative complesse.

Cosa prevede l’emendamento

L’emendamento, firmato dai senatori Matteo Gelmetti e Domenico Matera di Fratelli d’Italia, ricollega la possibilità di sanare le opere abusive alle condizioni previste dall’articolo 32 del Dl 269/2003. In pratica si propone che siano sanabili gli interventi realizzati senza titolo edilizio o in difformità da esso, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003.

La norma inserisce però vincoli: la sanatoria non sarebbe applicabile quando l’immobile, al momento della costruzione, era già sottoposto a vincoli per la tutela idrogeologica, delle falde acquifere, dei beni paesaggistici e ambientali oppure ricadeva in parchi e aree protette a livello nazionale, regionale o provinciale. Sono dunque esclusi gli interventi che contrastano con la normativa di tutela ambientale e paesaggistica.

Il condono del 2003

Il condono del 2003 rappresentò la terza tornata di sanatorie straordinarie e prevedeva la possibilità di sanare abusi realizzati entro il 31 marzo 2003. La disciplina ammetteva la regolarizzazione di opere eseguite prima dell’imposizione di determinati vincoli, purché rispettassero le prescrizioni urbanistiche allora vigenti.

Per i beni collocati in zone vincolate, la possibilità di sanatoria era molto limitata: erano ammessi solo interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria senza ampliamento di superficie. Erano invece esclusi gli interventi in aree con vincoli di inedificabilità assoluta, come quelle soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o storico‑monumentali.

Ulteriori esclusioni riguardavano edifici non conformi ai vincoli o realizzati senza autorizzazioni, immobili vincolati da sentenze penali rilevanti e costruzioni in aree non adeguabili alle norme antisismiche. Anche le strutture che avevano già beneficiato di precedenti sanatorie erano escluse dalla nuova regolarizzazione. Per i casi in zone vincolate rimaneva necessario il parere favorevole dell’autorità competente sul vincolo.

Il caso Campania

La Campania rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà applicative: a seguito di una legge regionale molte pratiche di condono sono rimaste pendenti per anni. Per gestire l’arretrato sono state concesse numerose proroghe, l’ultima delle quali è stata fissata al 31 dicembre 2020.

Nonostante le proroghe, sul territorio regionale permangono ritardi significativi, soprattutto nelle aree a rischio vulcanico e per quegli edifici per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. I problemi principali sono dovuti alla presenza di vincoli ambientali e alla creazione di nuove “zone rosse”, che l’emendamento stesso esclude dalla possibilità di regolarizzazione.

Iter parlamentare e contesto politico

L’idea non è del tutto nuova: una proposta di legge analoga, a prima firma della deputata Imma Vieri, è stata assegnata alla commissione Ambiente della Camera. L’emendamento alla manovra ne riprende i contenuti, e sono ampie le probabilità che la modifica venga selezionata per la discussione in commissione.

Nel contesto dell’esame parlamentare è prassi che soltanto una quota limitata dei correttivi depositati venga effettivamente discussa e votata: alla luce del numero elevato delle proposte, le commissioni stabiliscono criteri di selezione che riducono significativamente gli emendamenti che arrivano all’aula.

Implicazioni giuridiche, ambientali e amministrative

Dal punto di vista giuridico, la riapertura di una sanatoria storica solleva questioni relative alla certezza del diritto e al principio di legalità edilizia. Sul piano ambientale, la possibilità di regolarizzare costruzioni in aree sensibili può entrare in conflitto con gli obiettivi di tutela del territorio stabiliti da norme nazionali e direttive europee.

Amministrativamente, aprire una nuova finestra di condono comporterebbe un notevole carico di lavoro per Comuni, uffici tecnici e autorità responsabili del rilascio dei pareri vincolanti, con il rischio di prolungare ulteriormente i tempi di istruttoria. Dal punto di vista politico, la proposta può essere letta come risposta a pressioni locali e a esigenze di regolarizzazione, ma anche come fattore di attrito con associazioni ambientaliste e ordini professionali.

In definitiva, l’eventuale approvazione richiederà un equilibrio tra la volontà di chiudere pratiche amministrative longeve e la necessità di garantire la tutela del paesaggio, la sicurezza idrogeologica e il rispetto delle norme urbanistiche.



Author: Tony
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