Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro autonomo scopri chi deve comunicarli all’Inps entro il 31 ottobre

Arrivano importanti chiarimenti dall’INPS riguardo al cumulo della pensione con i redditi derivanti da lavoro autonomo, contenuti nel messaggio numero 3036 del 13 ottobre. Il decreto legislativo 503/92 ha stabilito il divieto di cumulare la pensione con tali redditi, imponendo ai titolari di pensione l’obbligo di presentare all’ente erogatore una dichiarazione relativa ai redditi da lavoro autonomo dell’anno precedente, entro il termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’Irpef del medesimo anno fiscale.

Di conseguenza, i pensionati con decorrenza entro il 2024, soggetti al divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo, dovranno trasmettere entro il 31 ottobre 2025 la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024, termine che coincide con la scadenza per la dichiarazione fiscale relativa all’anno d’imposta 2024. In tale comunicazione, i redditi da lavoro autonomo devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali ma al lordo delle ritenute fiscali. Per quanto riguarda i redditi d’impresa, essi vanno dichiarati al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

Le sanzioni per l’omissione della dichiarazione

È previsto che i titolari di pensione che non presentano la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo siano soggetti a una sanzione pecuniaria. Essi dovranno versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno di riferimento della dichiarazione non presentata. L’INPS procederà al recupero di tale somma trattenendola direttamente dalle rate di pensione spettanti al soggetto inadempiente.

Categorie di pensionati esenti dall’obbligo di dichiarare i redditi 2024

Alcune categorie di pensionati sono esentate dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, essendo escluse dal divieto di cumulo. Tra queste troviamo:

– I titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza fino al 31 dicembre 1994;

– I pensionati di vecchiaia, incluso chi riceve una pensione di vecchiaia calcolata interamente con il sistema contributivo, per i quali dal 1° gennaio 2009 vi è piena cumulabilità con i redditi da lavoro;

– I possessori di pensioni di anzianità e di trattamenti di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive o esclusive, anch’essi pienamente cumulabili con redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009;

– I pensionati o titolari di assegni di invalidità a carico dell’AGO, delle forme previdenziali esonerative, esclusive o sostitutive dell’AGO e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con almeno 40 anni di contribuzione. L’INPS specifica che per il calcolo dei 40 anni sono considerati utili anche i contributi versati dopo la decorrenza della pensione, purché impiegati per la liquidazione di supplementi pensionistici.

Normativa specifica per pensionati inabili o invalidi iscritti alla gestione pubblica

Per gli iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici, il divieto di cumulo riguarda i trattamenti pensionistici di inabilità, inclusi quelli privilegiati per i dipendenti della pubblica amministrazione, nonché i pensionamenti derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente, sia totale sia parziale rispetto alle mansioni svolte.

Tuttavia, quest’obbligo non si applica ai trattamenti privilegiati erogati al personale del comparto difesa e sicurezza che, a causa di inidoneità al servizio militare o d’istituto, transitano all’impiego civile nella pubblica amministrazione.

Il trattamento pensionistico di inabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001 viene disciplinato dalla legge 388/2000, secondo cui le quote di pensioni di anzianità, di invalidità e gli assegni di invalidità diretti erogati dall’AGO o dalle sue forme sostitutive e esonerative, eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con quelli da lavoro dipendente per il 50%. Nel caso di redditi da lavoro autonomo, le trattenute non possono superare il 30% di tali redditi.

Al momento della compilazione telematica della domanda pensionistica, il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale svolgimento di attività lavorative autonome o dipendenti successive alla cessazione del servizio.



Author: Tony
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